Norme transitorie in attesa dell' attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 in materia di assistenza scolastica.

Numero della legge: 41
Data: 12 agosto 1978
Numero BUR: 23
Data BUR: 23/08/1978

L.R. 12 Agosto 1978, n. 41
Norme transitorie in attesa dell' attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 in materia di assistenza scolastica.




Art. 1

In attesa delle modifiche da apportare alla vigente legge regionale sul diritto allo studio ed allo scopo di assicurare i relativi interventi, le funzioni amministrative in materia di assistenza scolastica di cui al capo sesto del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono esercitate fino e non oltre il termine dell' anno scolastico 1978/ 1979, dagli enti e secondo le modalita' stabilite dalla legge regionale 6 settembre 1975, n. 77.


Art. 2

Le province, entro sessanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge, provvedono a deliberare il piano di cui all' articolo 9 della legge regionale 6 settembre 1975, n. 77, relativo all' anno scolastico, sulla base della somma loro assegnata nell' anno scolastico 1977/ 1978 e nel rispetto delle priorita' indicate nella deliberazione del Consiglio regionale n. 234 del 5 agosto 1977.
Detto piano, articolato per distretti scolastici, dovra' essere elaborato previe opportune intese, anche attraverso apposite riunioni, con i sindaci dei comuni facenti parte del distretto.
Analoga procedura dovra' essere seguita per quanto riguarda le deliberazioni concernenti le modalita' di cui all' art. 6 della legge regionale 6 settembre 1975, n. 77 per la realizzazione dei servizi che dovranno tener conto anche della possibilita' di affidare compiti a quei comuni che si dichiarino disponibili a svolgerli.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addi' 12 agosto 1978 Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 10 agosto 1978

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.