Anticipazioni per conto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Roma degli oneri derivanti da operazioni di credito necessarie per la gestione del patrimonio immobiliare in attesa dell'applicazione dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.(1)

Numero della legge: 50
Data: 19 ottobre 1976
Numero BUR: 30
Data BUR: 30/10/1976

L.R. 19 Ottobre 1976, n. 50
Anticipazioni per conto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Roma degli oneri derivanti da operazioni di credito necessarie per la gestione del patrimonio immobiliare in attesa dell'applicazione dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.(1)


Art. 1
Per consentire all'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Roma di far fronte alle gravi ed urgenti necessitā finanziarie derivanti da improrogabili scadenze ed impegni nonchč per assicurare il normale svolgimento dell'attivitā istituzionale altrimenti compromessa, la Regione č autorizzata ad anticipare la corresponsione degli interessi gravanti su operazioni di credito a breve termine che saranno effettuate da istituti bancari in favore del predetto Istituto autonomo per le case popolari.


Art. 2

Le somme corrispondenti agli interessi di cui al precedente articolo sono versate dalla Regione direttamente all'istituto mutuante, in nome e per conto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Roma, secondo le scadenze, gli importi, le condizioni e le modalitā che disciplinano le relative operazioni di credito, sulla base di documentata richiesta all'uopo avanzata dal predetto Istituto autonomo per le case popolari.
La Regione rimane estranea al rapporto che sarā posto in essere dal predetto Istituto autonomo per le case popolari con l'istituto mutuante.


Art. 3

Le somme anticipate ai sensi della presente legge saranno restituite alla Regione dall'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Roma, in unica soluzione entro il termine di mesi tre decorrenti dall'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, concernente la determinazione e l'adeguamento dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.


Art. 4

Per l'attuazione della presente legge č autorizzata la complessiva spesa di L. 800 milioni, in ragione di L. 400 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1976 e 1977.
La spesa di L. 400 milioni, autorizzata dal precedente comma per l'anno finanziario 1976, č iscritta nel capitolo n. 23.12.90 che si istituisce nel relativo stato di previsione (sotto il Titolo II "Spese in conto capitale" - Sezione III "Azione ed interventi nel campo delle abitazioni"), con la seguente denominazione: "Anticipazioni per conto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Roma per oneri finanziari".
All'onere derivante dall'iscrizione della suddetta spesa di lire 400 milioni nello stato di previsione per l'anno finanziario 1976 si fa fronte mediante riduzione di pari importo del capitolo numero 17.27.53 (elenco n. 3 - partita n. 5) del medesimo stato di previsione.


Art. 8

La presente legge č dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto della Regione Lazio ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.



Note :

(1) Pubblicata sul BUR 30 ottobre 1976, n. 30.
Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 18 febbraio 1977, n. 46.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.