| L.R. 21 Dicembre 2007, n. 23 |
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Istituzione della giornata regionale della prevenzione della vaccinazione (1)
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Art. 1 (Finalità) 1. La Regione, con la presente legge, istituisce la giornata della prevenzione vaccinale con la finalità di informare la popolazione e gli enti pubblici e privati dei benefici sociali e sanitari della vaccinazione. 2. In occasione della giornata di prevenzione vaccinale, la Regione promuove interventi di informazione capillare e, attraverso le aziende USL, consente l’accesso gratuito ad una o più prestazioni sanitarie di vaccinazione. Art. 2 (Programma delle attività) 1. La Giunta regionale, con provvedimento da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce la data in cui effettuare la giornata della prevenzione vaccinale nonché il programma delle iniziative di cui all’articolo 1. Art. 3 (Disposizione finanziaria) 1. Al finanziamento della presente legge si provvede con legge di bilancio. Note: (1) Legge pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 7 gennaio 2008, n. 1 |
| Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |