L.R. 01 Settembre 1972, n. 5 |
Norme per l'esercizio provvisorio delle funzioni relative all'assistenza scolastica, trasferite alla Regione dal D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3. (1) (2) |
[ Art. 1
Art. 2 Il Consiglio regionale esercita le seguenti funzioni: a) approva la ripartizione tra le singole province dei fondi destinati alla assistenza agli alunni bisognosi, alle casse scolastiche, al trasporto degli alunni della scuola materna, dell'obbligo e degli istituti professionali, ai buoni-libro, all'acquisto degli altri strumenti didattici, all'assistenza dei sub-normali, agli interventi assistenziali a favore degli alunni delle scuole materne statali e non statali dettando i criteri e le modalità dell'assegnazione; b) approva la ripartizione fra le singole province dei fondi destinati a borse di studio e ne determina l'ammontare, le condizioni e le modalità di conferimento; c) approva i criteri programmatici per l'erogazione di ogni altra forma di assistenza diretta a facilitare agli alunni meritevoli la prosecuzione degli studi nelle scuole ed istituti di istruzione di ogni ordine e grado, statali o autorizzati a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato e ogni altra iniziativa che favorisca il diritto allo studio. Art. 3 La Giunta regionale esercita tutte le funzioni amministrative trasferite con il titolo I° del D.p.r. 14 gennaio 1972, n. 3 non attribuite alla competenza del Consiglio o del Presidente della Giunta. La Giunta regionale provvede, altresì a ripartire all'interno delle singole province ed erogare i contributi destinati all'assistenza scolastica. Le funzioni amministrative di cui ai precedenti commi possono essere dalla Giunta delegate al Presidente o all'Assessore competente al ramo. Art. 4 Il Presidente della Giunta regionale cura l'esecuzione dei provvedimenti adottati dalla Regione a norma della presente legge ed adotta, altresì, i provvedimenti necessari per l'esercizio della vigilanza sugli enti, sulle istituzioni e sulle altre organizzazioni locali operanti nella materia dell'assistenza scolastica. L'Assessore alla pubblica istruzione può essere delegato dal Presidente della Giunta all'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente. Art. 5 All'entrata in vigore della presente legge cessano le competenze del Provveditore agli studi, del consiglio provinciale scolastico e della commissione tutoria di cui alla legge 4 marzo 1958, n. 261. Art. 6 Restano ferme in attesa della legge organica che regoli tutta la materia le attribuzioni dei patronati scolastici e dei consigli provinciali dei patronati scolastici previste dalle leggi e dai regolamenti in vigore, ovvero dai rispettivi statuti, purchè non incompatibili con le disposizioni di cui alla presente legge. I consigli di amministrazione dei patronati scolastici e i consigli di presidenza dei consorzi provinciali dei patronati scolastici già scaduti o che dovessero scadere prima del 30 settembre 1973 sono prorogati fino a tale data. Possono essere sostituiti rispettando le norme vigenti in materia di designazione, soltanto quei membri che nel frattempo abbiano, per qualsiasi motivo, lasciato l'incarico. I relativi atti sono promossi dal presidente del consiglio di amministrazione e dal presidente del consiglio di presidenza dei Patronati scolastici o da chi ne fa le veci. Art. 7 Il controllo sugli atti dei patronati scolastici e dei consorzi provinciali dei patronati scolastici è esercitato, per delega della Regione, rispettivamente dal consiglio comunale o da quello provinciale ove ha sede il patronato e il consorzio, nel termine di 30 giorni dalla data di ricevimento degli atti. La Giunta regionale, sentito il comune, può nominare presso i patronati qualora sussistano gravi motivi, un commissario straordinario, per un periodo non superiore a sei mesi, presso i consorzi provinciali dei patronati scolastici, ove sussistano gravi motivi. Art. 8 La Giunta regionale, previo parere espresso dalla commissione consiliare competente, è autorizzata ad esercitare le funzioni attribuite al Consiglio regionale in base all'art. 2 della presente legge, limitatamente alle incombenze necessarie a garantire il normale inizio dell'anno scolastico 1972/1973. La Giunta regionale, previo parere espresso dalla commissione consiliare competente, è autorizzata ad erogare le somme stanziate per l'anno scolastico 1971/1972 dal Ministero della pubblica istruzione, limitatamente all'importo residuo a carico della Regione per effetto del passaggio delle funzioni. Art. 9 La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31, sesto comma dello Statuto regionale, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.] Note: (1) Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 30 settembre 1972, n. 10. (2) Legge abrogata dal numero 6) dell'allegato L alla legge regionale 20 giugno 2017, n. 6 |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |