Norme per l'esercizio provvisorio delle funzioni relative all'assistenza scolastica, trasferite alla Regione dal D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3. (1) (2)

Numero della legge: 5
Data: 1 settembre 1972
Numero BUR: 10
Data BUR: 30/09/1972

L.R. 01 Settembre 1972, n. 5
Norme per l'esercizio provvisorio delle funzioni relative all'assistenza scolastica, trasferite alla Regione dal D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3. (1) (2)


[ Art. 1


Le funzioni amministrative in materia di assistenza scolastica trasferite alle regioni in base al Titolo I^ del D.p.r. 14 gennaio 1972, n. 3, sono esercitate, temporaneamente , dagli organi della Regione secondo le disposizioni della presente legge, in attesa che la materia venga organicamente disciplinata dalla legislazione regionale.

Tali funzioni riguardano:
a) l'assistenza agli alunni bisognosi anche a mezzo dei patronati scolastici;

b) il coordinamento delle attività dei patronati scolastici, anche in relazione alle iniziative di aggiornamento degli insegnanti ed alla gestione delle colonie estive;

c) il trasporto gratuito, e relativi oneri assicurativi, degli alunni della scuola materna, della scuola dell'obbligo e degli istituti professionali;

d) le facilitazioni per l'acquisto di strumenti didattici e di testi, anche a mezzo di buoni libro, agli alunni della scuola media dell'obbligo, delle scuole secondarie superiori ed artistiche, nonchè per l'acquisto di testi per le biblioteche di classe e d'istituto e di altro materiale diretto a favorire l'attività scolastica;

e) la concessione di sussidi, incoraggiamenti e borse di tirocinio e di studio, anche sotto forma di assegnazione di posti gratuiti o semi-gratuiti in convitti annessi agli istituti tecnici e professionali statali, allo scopo di facilitare agli alunni meritevoli, appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche, la prosecuzione degli studi nelle scuole secondarie superiori ed artistiche;

f) La concessione di sussidi per l'assistenza ai subnormali;

g) gli interventi assistenziali a favore degli alunni delle scuole materne anche non statali;

h) ogni altra forma di assistenza diretta a facilitare agli alunni meritevoli la prosecuzione degli studi nelle scuole ed istituti di istruzione di ogni ordine e grado, statali o autorizzati a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato e ogni altra iniziativa delegata alla Regione che favorisca il diritto allo studio.


Art. 2

Il Consiglio regionale esercita le seguenti funzioni:

a) approva la ripartizione tra le singole province dei fondi destinati alla assistenza agli alunni bisognosi, alle casse scolastiche, al trasporto degli alunni della scuola materna, dell'obbligo e degli istituti professionali, ai buoni-libro, all'acquisto degli altri strumenti didattici, all'assistenza dei sub-normali, agli interventi assistenziali a favore degli alunni delle scuole materne statali e non statali dettando i criteri e le modalità dell'assegnazione;

b) approva la ripartizione fra le singole province dei fondi destinati a borse di studio e ne determina l'ammontare, le condizioni e le modalità di conferimento;

c) approva i criteri programmatici per l'erogazione di ogni altra forma di assistenza diretta a facilitare agli alunni meritevoli la prosecuzione degli studi nelle scuole ed istituti di istruzione di ogni ordine e grado, statali o autorizzati a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato e ogni altra iniziativa che favorisca il diritto allo studio.


Art. 3

La Giunta regionale esercita tutte le funzioni amministrative trasferite con il titolo I° del D.p.r. 14 gennaio 1972, n. 3 non attribuite alla competenza del Consiglio o del Presidente della Giunta.

La Giunta regionale provvede, altresì a ripartire all'interno delle singole province ed erogare i contributi destinati all'assistenza scolastica.

Le funzioni amministrative di cui ai precedenti commi possono essere dalla Giunta delegate al Presidente o all'Assessore competente al ramo.


Art. 4

Il Presidente della Giunta regionale cura l'esecuzione dei provvedimenti adottati dalla Regione a norma della presente legge ed adotta, altresì, i provvedimenti necessari per l'esercizio della vigilanza sugli enti, sulle istituzioni e sulle altre organizzazioni locali operanti nella materia dell'assistenza scolastica.

L'Assessore alla pubblica istruzione può essere delegato dal Presidente della Giunta all'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente.


Art. 5

All'entrata in vigore della presente legge cessano le competenze del Provveditore agli studi, del consiglio provinciale scolastico e della commissione tutoria di cui alla legge 4 marzo 1958, n. 261.



Art. 6

Restano ferme in attesa della legge organica che regoli tutta la materia le attribuzioni dei patronati scolastici e dei consigli provinciali dei patronati scolastici previste dalle leggi e dai regolamenti in vigore, ovvero dai rispettivi statuti, purchè non incompatibili con le disposizioni di cui alla presente legge.

I consigli di amministrazione dei patronati scolastici e i consigli di presidenza dei consorzi provinciali dei patronati scolastici già scaduti o che dovessero scadere prima del 30 settembre 1973 sono prorogati fino a tale data.

Possono essere sostituiti rispettando le norme vigenti in materia di designazione, soltanto quei membri che nel frattempo abbiano, per qualsiasi motivo, lasciato l'incarico. I relativi atti sono promossi dal presidente del consiglio di amministrazione e dal presidente del consiglio di presidenza dei Patronati scolastici o da chi ne fa le veci.



Art. 7

Il controllo sugli atti dei patronati scolastici e dei consorzi provinciali dei patronati scolastici è esercitato, per delega della Regione, rispettivamente dal consiglio comunale o da quello provinciale ove ha sede il patronato e il consorzio, nel termine di 30 giorni dalla data di ricevimento degli atti.

La Giunta regionale, sentito il comune, può nominare presso i patronati qualora sussistano gravi motivi, un commissario straordinario, per un periodo non superiore a sei mesi, presso i consorzi provinciali dei patronati scolastici, ove sussistano gravi motivi.



Art. 8

La Giunta regionale, previo parere espresso dalla commissione consiliare competente, è autorizzata ad esercitare le funzioni attribuite al Consiglio regionale in base all'art. 2 della presente legge, limitatamente alle incombenze necessarie a garantire il normale inizio dell'anno scolastico 1972/1973.

La Giunta regionale, previo parere espresso dalla commissione consiliare competente, è autorizzata ad erogare le somme stanziate per l'anno scolastico 1971/1972 dal Ministero della pubblica istruzione, limitatamente all'importo residuo a carico della Regione per effetto del passaggio delle funzioni.


Art. 9

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31, sesto comma dello Statuto regionale, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.]


Note:

(1) Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 30 settembre 1972, n. 10.

(2) Legge abrogata dal numero 6) dell'allegato L alla legge regionale 20 giugno 2017, n. 6

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.