| L.R. 09 Luglio 1984, n. 39 |
| Provvedimenti in favore delle imprese commerciali, artigianali e turistiche danneggiate dal nubifragio verificatosi il 29 agosto 1983 nella provincia di Viterbo. (1) (2) |
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[ Art. 1
Art. 2
Le provvidenze di cui alla legge regionale 3 aprile 1978, n. 8, si applicano, con le modalita' ivi previste, alle aziende commerciali e turistico - alberghiere che abbiano subito danni in dipendenza degli eventi calamitosi del 9 agosto 1983. Per le imprese artigiane le provvidenze si applicano con le modalita' della legge regionale n. 65 del 1978. I comuni interessati, sulla base delle delimitazioni previste dal decreto del Presidente della Giunta regionale n. 2413 del 1983, trasmettono, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, all' Assessorato industria, commercio ed artigianato della Regione Lazio, la consistenza e la natura dei danni nonche' i soggetti beneficiari delle provvidenze. Il contributo di cui alla presente legge e riferito ai danni alle scorte non puo' superare il 30 per cento del fatturato delle aziende danneggiate relativo all' anno precedente e risultante dai relativi registri IVA (imposta sul valore aggiunto). Le provvidenze di cui al presente articolo sono cumulabili con i contributi annuali previsti dall'articolo 8 secondo comma, punto 2), della legge regionale 29 dicembre 1978, n. 80. Art. 3
Le imprese artigiane danneggiate a seguito del nubifragio del 29 agosto 1983, localizzate nelle zone di cui al precedente articolo 1, sono ammesse ai benefici di cui ai titoli I, II e III della legge regionale 27 settembre 1978, n. 65 e successive modificazioni ed integrazioni, i cui massimali sono elevati per il titolo I da L. 15 milioni a L. 60 milioni di fido massimo concedibile; per il titolo II da L. 9 milioni a L. 36 milioni; il contributo in conto capitale e' elevato dal 15 per cento al 30 per cento. Le domande delle imprese destinatarie dei benefici di cui al presente articolo debbono essere presentate entro trenta giorni dalla data dell' entrata in vigore della presente legge ed essere corredate da documentazione comprovante il danno subito, rilasciata a cura delle amministrazioni comunali. Le provvidenze verrano concesse con le modalita' previste dalla legge regionale 27 settembre 1978, n. 65, salvo quanto disposto nel comma precedente. L' onere per l' attuazione della presente legge rientra nell' autorizzazione di spesa iscritta al capitolo n. 04951del bilancio regionale dell' anno 1984. Art. 4
(2) Legge abrogata dal numero 35) dell'allegato F alla legge regionale 20 giugno 2017, n. 6 |
| Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |