L.R. 14 Giugno 1979, n. 49 |
Norme transitorie per l' applicazione per l' anno 1979 della legge regionale 20 settembre 1978, n. 56. (1) |
Art. 1 Limitatamente all' anno 1979, i fondi iscritti in bilancio corrispondenti alle funzioni trasferite dalla Regione ai comuni in materia di assistenza pubblica, vengono erogati ai comuni stessi secondo i seguenti criteri, in deroga alle norme di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 della legge regionale 20 settembre 1978, n. 56: a) tre decimi della somma in misura direttamente proporzionale alla popolazione complessiva residente al 31 dicembre 1977; b) quattro decimi della somma in misura direttamente proporzionale alla popolazione di eta' superiore ai 65 anni ed inferiore ai 15 anni residente al 31 dicembre 1977; c) tre decimi della somma in conformita' del programma di localizzazione deliberato dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione, anche al fine di perseguire finalita' perequative o di risanare situazioni di particolare squilibrio, sulla base dei programmi di ristrutturazione presentati dai comuni singolarmente o in forma associativa. Una quota parte dei fondi di cui alla lettera c) potra' essere riservata per il finanziamento di progetti sperimentali nel campo delle competenze trasferite, presentati da comuni, singolarmente o associati, e volti al conseguimento di un maggior livello di efficienza nella soddisfazione dei bisogni sociali tutelati. I progetti dovranno essere redatti dai comuni ed approvati con deliberazione consiliare e successivamente valutati, ai fini del loro finanziamento, dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione, sulla base di criteri esplicitamente stabiliti nella suddetta deliberazione che fissa l' ammontare della somma ripartibile per il finanziamento dei progetti sperimentali. Il termine per la presentazione dei programmi da parte dei comuni e' fissato a trenta giorni dall' entrata in vigore della presente legge. Ai dati risultanti dall' applicazione dei criteri di cui alle lettere a) e b) saranno applicati i seguenti coefficienti correttivi: comuni fino a 3.000 abitanti, per tre; comuni da 3.001 a 5.000 abitanti, per due; comuni superiori a 5.000 abitanti, per uno. Per quei comuni per i quali, nonostante l'applicazione dei coefficienti correttivi ai criteri di cui alle lettere a) e b), risultassero assegnazioni inferiori a quelle erogate nell' anno 1978 per le medesime funzioni, si applichera' il riequilibrio matematico, nel rispetto del dettato di cui all' art. 133 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.(2) Per il riequilibrio matematico potranno essere utilizzati parte dei fondi di cui alla lettera c) della legge 14 giugno 1979, n. 49.(2) I fondi determinati in base ai criteri di cui alle lettere a) e b) e quelli relativi al riequilibrio matematico saranno erogati con deliberazioni della Giunta regionale.(2) Art. 2
Al fine di garantire la continuita' delle prestazioni, ai sensi dell' art. 118 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 e fino alla istituzione dei comprensori socio - sanitari, i fondi iscritti in bilancio corrispondenti ai finanziamenti per la realizzazione di soggiorni di vacanze estive ed invernali, nonche' del tempo libero a favore dei minori, vengono distribuiti alle province in base ai criteri di cui all' art. 8 della legge regionale 23 agosto 1973, n.34. Vengono ugualmente distribuiti alle province, con il medesimo criterio, i fondi relativi all' incremento per l' anno 1978 previsto dall' art. 7 della legge 27 febbraio 1978, n. 43, trasferiti sul bilancio 1979. Art. 3
Al fine di realizzare, per l' anno 1979, gli interventi di cui all' art. 2 della presente legge, vengono apportate nel bilancio di previsione le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa: aumento di L. 3.565.135.828 del cap. 208501; diminuzione di L. 3.565.135.828 del cap. 208017. Art. 4
La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della costituzione e dell' art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. Note: (1) Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 30 giugno 1979, n. 18 (2) Comma aggiunto dall'articolo 1 della legge regionale 8 aprile 1980, n.20 |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |