Programma di investimenti destinati ad interventi per i pubblici servizi di trasporto autoferroviari di interesse regionale per il triennio 1980/ 1982 (1) (2)

Numero della legge: 89
Data: 26 giugno 1980
Numero BUR: 21
Data BUR: 30/07/1980

L.R. 26 Giugno 1980, n. 89
Programma di investimenti destinati ad interventi per i pubblici servizi di trasporto autoferroviari di interesse regionale per il triennio 1980/ 1982 (1) (2)


[ Art. 1


La Regione Lazio, in relazione alle esigenze connesse con il potenziamento dell' esercizio dei pubblici servizi di trasporto autoferroviari di interesse regionale e con le modalita' di cui ai successivi articoli della presente legge, eroga a favore del consorzio dei pubblici servizi di trasporto del Lazio finanziamenti di L. 22.000 milioni per l' anno 1980, di L. 23.000 milioni per l' anno 1981 e di L. 42.000 milioni per l' anno 1982, finalizzati alla esecuzione di interventi diretti al conseguimento di una maggiore efficienza dei servizi stessi nonche' di un piu' elevato grado di produttivita' della loro gestione.

Art. 2

In relazione alle finalita' di cui al precedente articolo 1 e nell' ambito dei finanziamenti ivi previsti, la Regione Lazio individua - secondo le indicazioni formulate nel progetto allegato alla presente legge - i seguenti settori di intervento: a) servizi automobilistici, per gli interventi diretti alla esecuzione di operazioni di ristrutturazione, revisione e manutenzione programmata degli autobus aziendali nonche' per interventi diretti all' acquisto di materiali di scorta e di macchine ed attrezzature per la meccanizzazione delle operazioni di biglietteria;
b) impianti automobilistici aziendali, per gli interventi diretti alla esecuzione di lavori ed all' acquisizione di attrezzature per l' adeguamento di impianti esistenti, all' acquisizione ed all' attrezzatura di impianti, all' integrazione ed al rinnovo del parco dei veicoli ausiliari nonche' per gli interventi diretti alla realizzazione di nuovi impianti in attuazione della legge regionale 8 maggio 1979, n. 41;
c) servizi ferroviari e mtropolitante, per gli interventi diretti alla esecuzione di operazioni di ristrutturazione e di revisione del materiale rotabile esistente, all' acquisto di nuovo materiale rotabile, all' integrazione ed al rinnovo del parco dei veicoli ausiliari nonche' per gli interventi diretti alla ristrutturazione, all' adeguamento ed alla manutenzione della sede e degli impianti ferroviari ed alla redazione dei relativi progetti;
d) servizi aziendali comuni, per gli interventi diretti all' adeguamento del sistema di trattamento e di elaborazione automatica delle informazioni ed all' automazione delle procedure amministrative.
La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, potra' apportare al citato progetto i correttivi che riterra' opportuni o che si rendessero necessari nel corso della relativa esecuzione, fermo restando il limite massimo della complessiva spesa indicata, per ciascuno degli anni 1980, 1981 e 1982, nel precedente articolo 1.


Art. 3

Per ottenere l' erogazione dei finanziamenti di cui alla presente legge il consorzio dei pubblici servizi di trasporto del Lazio deve inoltrare alla Regione - entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa e per ciascuno dei settori di intervento individuati al precedente articolo 2 - apposita istanza.
Ciascuna di dette istanze deve essere corredata da una deliberazione programmatica - adottata dai competenti organi consortili sentita l' azienda consortile trasporti laziali - ACOTRAL - ed assunta in conformita' alle indicazioni di cui al progetto allegato alla presente legge - nella quale dovranno essere specificati la natura e le caratteristiche dei singoli interventi, le modalita' ed i tempi per la loro realizzazione nonche' le relative previsioni di spesa.
In relazione ai provvedimenti concernenti il materiale rotabile per i servizi automobilistici e ferroviari, il consorzio e l' azienda consortile trasporti laziali - ACOTRAL - nell' adottare gli atti di propria competenza dovranno riservare una quota non inferiore al 30 per cento degli interventi da realizzare ad imprese ubicate nel territorio della Regione Lazio, specializzate nel settore e a partecipazione regionale e che diano particolare affidamento, tenuto conto della necessita' e della urgenza esistente per gli interventi stessi.


Art. 4

La erogazione, a favore del consorzio dei pubblici servizi di trasporto del Lazio, dei finanziamenti stanziati con la presente legge e' disposta dalla Giunta regionale mediante proprie deliberazioni da adottarsi:
a) entro trenta giorni dalla presentazione delle istanze di cui al precedente articolo 3, per quanto riguarda la erogazione del finanziamento afferente l' anno 1980, sempreche' le relative istruttorie siano state definite con esito favorevole;
b) entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi regionali concernenti l' approvazione dei bilanci annuali di previsione dei corrispondenti esercizi finanziari, per quanto riguarda l' erogazione dei finanziamenti afferenti ciascuno dei successivi anni 1981 e 1982.
Con le anzidette deliberazioni la Giunta regionale stabilira' i termini per la liquidazione dei finanziamenti, avuto anche riguardo ai tempi per la realizzazione degli interventi nonche' alle relative previsioni di spesa, quali risultano dalle deliberazioni programmatiche consortili di cui al precedente articolo 3.
E' fatto obbligo al consorzio dei pubblici servizi di trasporto del Lazio di presentare all' amministrazione regionale, alla scadenza di ogni esercizio finanziario e, comunque, al completamento degli interventi descritti nel progetto allegato alla presente legge, apposito rendiconto dal quale risulti la utilizzazione delle somme ricevute nonche' di fornire periodicamente notizie in merito ai risultati ottenuti avuto riguardo al potenziamento dei servizi.
Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge senza che il consorzio abbia dato inizio all' attuazione degli interventi programmati e per i quali abbia formulato le istanze di cui al precedente articolo 3, l' Amministrazione regionale ha facolta' di revocare la concessione dei finanziamenti e di recuperare le somme gia' liquidate anche attraverso il ricorso a forme di compensazione amministrativa.


Art. 5


Per provvedere alla concessione dei finanziamenti previsti dall' articolo 1 della presente legge, e' autorizzata la spesa di L. 87.000 milioni in ragione di L. 22.000 milioni per l' anno finanziario 1980, di L. 23.000 milioni per l' anno 1981 e di L. 42.000 milioni per l' anno 1982. La copertura della spesa di cui al precedente comma, per l' esercizio 1980, e' costituita mediante riduzione in termini di competenza della somma di L. 22.000 milioni dal capitolo n. 09997 del bilancio 1980. La suddetta somma e' iscritta in termini di competenza al capitolo n. 09212 denominato: << Programma di investimenti destinati ad interventi per i pubblici servizi di trasporto autoferroviari per il triennio 1980/ 82 >>.
I suddetti stanziamenti di L. 22.000 milioni per l' anno 1980, di L. 23.000 milioni per l' anno 1981 e di L. 42.000 milioni per l' anno 1982 sono riportati nell' area progettuale << Razionalizzazione e sviluppo dei servizi di trasporto - Infrastrutture >>, codice 00400, del bilancio pluriennale 1980- 1982, progetto 0401 sub - progetto d) - e).



ALLEGATO 1

ALLEGATO ALLA LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:
<< PROGRAMMA DI INVESTIMENTI DESTINATI AD INTERVENTI PER I DUPLICI SERVIZI DI TRASPORTO AUTOFERROVIARI DI INTERESSE REGIONALE PER IL TRIENNIO 1980- 1982 >>.
PROGETTO DI INTERVENTO

ATTO ALLEGATO 1 DENOMINAZIONE DEL PROGETTO

Interventi finanziari per il settore dei trasporti.

2 OBIETTIVI

Il progetto si propone di garantire al Consorzio Pubblici Servizi di Trasporto del Lazio, e per esso alla Azienda, mediante interventi per il triennio 1980- 82, i finanziamenti necessari per il potenziamento dei servizi automobilistici e ferroviari, delle linee metropolitane, nonche' dei servizi aziendali comuni.

3 DESCRIZIONE DEL PROGETTO
(le cifre sono espresse in mi- lioni)
3.1 Settore servizi automobilistici
3.1.1 Materiale rotabile
3.1.1.1 Stante le carenze di adeguate strutture aziendali e quindi la ridotta possibilita' di esecuzione delle necessarie operazioni di ristrutturazione, revisione o manutenzione programmata, necessarie per garantire l' efficienza del parco automobilistico aziendale e quindi il soddisfacimento delle esigenze in atto connesse con lo svolgimento dell' esercizio delle linee automobilistiche gestite, si rende necessario affidare ad officine specializzate interventi di:
- Revisione generale di autobus (livello 300.000 km.) da eseguire presso officine specializzate 1980 L. 1.000, 1981 L. 2.700, 1982 L. 3.500
- Manutenzione programmata al parco autobus (livelli 25/ 50/ 100.000 km.) da eseguire presso officine specializzate 1980 L. 4.400, 1981 L. 5.000, 1982 L. 5.000
- Revisione di complessivi meccanici degli autobus da eseguire presso officine specializzate 1980 L. 700, 1981 L. 1.500, 1982 L. 1.800
- Interventi di manutenzione sugli arredi interni degli autobus (lavorazioni ed acquisto materiali) 1980 L. 400, 1981 L. 300, 1982 L. 300
3.1.1.2 Per l' esecuzione dei lavori di manutenzione e revisione periodica, rientranti nella potenzialita' delle attuali strutture aziendali occorre procedere all' acquisto di complessivi di giro per autobus per adeguamento ed integrazione del fabbisogno motori, cambi, idroguida, avantreni, ponti, ecc. 1980 L. 500, 1981 L. 500, 1982 L. 500
3.1.1.3 Per l' acquisto di macchine e attrezzature accessorie per la estensione della meccanizzazione della biglietteria 1981 L. 500, 1982 L. 500 Totale 3.1 1980 L. 7.000, 1981 L. 10.500, 1982 L. 11.600
3.2 Settore impianti automobilistici aziendali
3.2.1 Lavori ed attrezzature per lo adeguamento alle norme di legge ed alle esigenze del servizio degli impianti aziendali, acquisizione ed attrezzatura di impianti, integrazione e rinnovo del parco degli autoveicoli ausiliari 1980 L. 2.000, 1981 L. 2.000, 1982 L. 3.000
3.2.2 Realizzazione di nuovi impianti, in attuazione della legge regionale 8 maggio 1979, n. 41 1980 L. 1.500, 1981 L. 3.000, 1982 L. 6.000 Totale 3.2 1980 L. 3.500, 1981 L. 5.000, 1982 L. 9.000
3.3 Settore servizi ferroviari e metropolitana
3.3.1 Ferrovie in concessione
Nell' attesa che si concretizzino gli eventuali interventi che il Ministero dei Trasporti adottera' in applicazione della legge 8 giugno 1972, n. 297, occorre assicurare condizioni d funzionalita' alle ferrovie Roma - Fiuggi e Roma - Civitacastellana - Viterbo, e garantirne la sicurezza dell' esercizio nonche' provvedere per indifferibili interventi di revisione generale dell' armamento della ferrovia Roma - Lido.
In tale prospettiva sono previsti i seguenti interventi:
3.3.1.1 Materiale rotabile
3.3.1.1.1 Ristrutturazione e revisione generale di 7 elettrotreni articolati adibiti al servizio extra - urbano della ferrovia Roma - Fiuggi, da eseguire presso officine specializzate (completamento lavorazioni) 1980 L. 1.300 1981 L. 800
3.3.1.1.2 Acquisto di n. 6 elettrotreni articolati a 3 casse per la ferrovia Roma - Fiuggi e dei relativi complessivi di scorta 1980 L. 1.600, 1981 L. 1.900, 1982 L. 7.200
3.3.1.2 Sede ed impianti Ristrutturazione, adeguamento e manutenzione straordinaria della sede e degli impianti delle ferrovie Roma - Fiuggi, Roma - Viterbo e Roma - Lido di Ostia e redazione dei progetti di ristrutturazione delle ferrovie medesime. Integrazione e rinnovo dei veicoli ausiliari 1980 L. 6.600, 1981 L. 4.300, 1982 L. 13.200
3.3.2 Metropolitana
3.3.2.1 Materiale rotabile Completamento dei lavori di ristrutturazione e revisione generale di 16 elettromotrici MR gr. 100 e gr. 200 della linea << B >>, da eseguire presso officine specializzate 1980 L. 1.500 Totale
3.3 1980 L. 11.000, 1981 L. 7.000, 1982 L. 20.400 3.4 Settore servizi aziendali comuni Adeguamento del sistema di trattamento ed elaborazione automatica delle informazioni ed automazione delle procedure amministrative 1980 L. 500 1981 L. 500, 1982 L. 1.000 Totale 3.4 1980 L. 500, 1981 L. 500, 1982 L. 1.000

4 QUADRO FINANZIARIO Il costo del progetto, riferito alle attuali condizioni di mercato, e' cosi' ripartito: (importo in milioni di lire)

SETTORE
3.1 Servizi automobilistici 1980 L. 7.000, 1981 L. 10.500, 1982 L. 11.600
3.2 Impianti automobilistici aziendali 1980 L. 3.500, 1981 L. 5.000, 1982 L. 9.000
3.3 Servizi ferroviari e metropolitana 1980 L. 11.000, 1981 L. 7.000, 1982 L. 20.400
3.4 Servizi aziendali comunali 1980 L. 500, 1981 L. 500, 1982 L. 1.000 totale 1980 L. 22.000, 1981 L. 23.000, 1982 L. 42.000
All' onere di L. 22.000 milioni, previsto per l' anno finanziario 1980, si fa fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento di L. 30.000 milioni dal capitolo n. 09997 (Fondo globale finanziamento provvedimenti legislativi) del bilancio regionale per l' anno stesso.
Alla copertura finanziaria degli oneri previsti per gli anni 1981 e 1982, rispettivamente di L. 23.000 e L. 42.000 milioni, si fara' fronte mediante riduzione, di pari importo, degli stanziamenti previsti al capitolo n. 09997 del bilancio pluriennale 1980- 82. (Fondo globale finanziamento provvedimenti legislativi).

5. GESTIONE DEL PROGETTO
E' di competenza del Consorzio Regionale dei Pubblici Trasporti il quale provvedera' alla relativa esecuzione mediante le prescritte procedure. Nell' attribuzione delle commesse, il Consorzio e la sua Azienda dovranno valutare prioritariamente le possibilita' offerte da imprese, con sede nel Lazio, a partecipazione finanziaria regionale.
Il Consorzio e la sua Azienda dovranno inoltre curare, ove ricorra, l' osservanza delle disposizioni previste dalla legge 30 marzo 1971, n. 118, concernente l' abbattimento delle barriere architettoniche.

6. VERIFICA DEL PROGETTO
E' di competenza regionale.]


Note:

(1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 30 luglio 1980, n. 21

(2) Legge abrogata dal numero 61) dell'allegato E alla legge regionale 20 giugno 2017, n. 6
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.