| L.R. 3 Novembre 1997, n. 35 |
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Modifica all'articolo 8 della deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale nella seduta dell'1, 2 e 3 agosto 1997 (leggasi: legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29) in materia di aree naturali protette regionali. (1)
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Articolo unico. (Omissis) (2). Note: (1) Pubblicata sul BUR 10 novembre 1997, n. 31 (S.O. n. 2). Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 2 maggio 1997, n. 17 (S.S. n. 3). (2) Aggiunge la lettera o-bis) all'art. 8, comma 3, della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e abroga la lettera b) del comma 4 dello stesso articolo. |
| Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |