L.R. 22 Settembre 1978, n. 59 |
Primi interventi per la realizzazione del progetto di sviluppo dell'agricoltura nel comprensorio laziale. (1)
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Art. 1 (Finalità) Al fine di promuovere lo sviluppo tecnologico dell'agricoltura laziale e fornire sul territorio regionale alcuni servizi ed attività in collegamento con gli istituti di ricerca scientifica ed organizzazioni pubbliche, la Regione, in coerenza con le indicazioni contenute nel piano regionale di sviluppo, nel bilancio pluriennale 1978-1981 e nei progetti per lo sviluppo dell'agricoltura, interviene nei settori e con le modalità indicate nei successivi articoli. Art. 2 (Centro di fecondazione artificiale) La Regione promuove presso aziende agricole singole o associate che possiedono adeguate strutture organizzative tecniche ed economiche tali da fornire sufficienti garanzie per la operatività a livello regionale, la costituzione del centro regionale di fecondazione artificiale, ad integrazione del "centro di fecondazione artificiale per bovini di carne" previsto dalla Cassa per il Mezzogiorno localizzato nella provincia di Latina. Il centro avrà i seguenti caratteri e compiti. A) Caratteri del centro: 1) carattere interspecifico: dovrà essere articolato in tre sezioni riferite alla specie: bovina, suina e ovina (a titolo sperimentale); 2) carattere sperimentale: attività sperimentali di ricerca genetica in collegamento con la realtà e con le esigenze zootecniche regionali. B) Compiti fondamentali del "centro": 1) ospitare i riproduttori provenienti dalle varie province allo scopo di attuare le prove di "performance", le prove di progenie; 2) organizzare e condurre a termine le prove di "performance", le prove di progenie e le eventuali prove eritrocitarie; 3) operare lo stoccaggio del seme (banca del seme); 4) gestire l'uso delle dosi di riproduttori provati posteriormente alla loro valutazione, nella piena osservanza dei programmi regionali e dei piani comprensoriali e/o zonali; 5) coordinare, nell'ambito della Regione, l'utilizzazione del seme di riproduttori provenienti da altre regioni o dall'estero nella piena osservanza dei programmi regionali e zonali; 6) coordinare l'attività dei recapiti provinciali e sub-provinciali di fecondazione artificiale; 7) fornire ai recapiti provinciali e sub-provinciali l'assistenza zootecnica-sanitaria nel quadro dei compiti e degli impegni assunti per l'attuazione dei programmi di fecondazione artificiale regionali, comprensoriali e/o zonali; 8) coordinamento delle attività sperimentali per il miglioramento genetico relativo alle specie e razze di cui al comma A). Presso il centro di fecondazione artificiale potranno essere realizzati i corsi per i fecondatori pratici autorizzati dal Ministero della sanità ai sensi della legge11 marzo 1974, n. 74; si prevede inoltre la realizzazione del "centro gran parentale suini" e del "centro arieti"in grado di fornire agli allevatori della Regione idonei riproduttori per l'attuazione della politica zootecnica regionale per la produzione di carne. Le attività del centro di fecondazione artificiale verranno condotte in armonia con quelle dell'istituto zooprofilattico del Lazio e della Toscana. Le aziende, previ opportuni accordi con le associazioni zootecniche e gli allevatori singoli e associati, possono fornire bestiame selezionato bovino a prezzi, che verranno determinati di intesa con la Regione, tenendo conto dei contributi che essa intenderà erogare al fine di fornire soggetti altamente selezionati ai produttori. Art. 3 (Partecipazione Consorzio CNEN - Maccarese) La Regione é autorizzata a partecipare al Consorzio per la sperimentazione e la diffusione delle tecnologie derivanti dall'uso delle radiazioni in agricoltura già costituito tra il Comitato nazionale per l'energia nucleare - C.N.E.N. e la Maccarese società per azioni al fine di concordare e finalizzare i programmi di ricerca e sperimentazione alle più generali necessità dell'agricoltura del Lazio e diffondere i risultati sul territorio regionale. Art. 4 (Centri sementieri) Al fine di diffondere l'impiego di sementi elette, la Regione interviene per promuovere la realizzazione, presso aziende singole o associate che possiedono adeguate strutture organizzative, tecniche ed economiche tali da fornire sufficienti garanzie per l'operatività a livello regionale, di centri sementieri per la lavorazione e commercializzazione delle sementi nonchè per la riproduzione delle novità vegetali in collaborazione con i costitutori pubblici e privati. Attraverso tali centri da realizzare mediante convenzione tra Regione, aziende agricole e istituti di ricerca e sperimentazione o centri di selezione e miglioramento genetico, si potrà provvedere all'attuazione di progetti finalizzati al miglioramento delle produzioni vegetali di prevalente interesse regionale, con particolare riguardo alle specie foraggere adatte alle zone interne e collinari. Le aziende sementiere di cui ai commi precedenti promuovono la produzione di sementi anche presso altre aziende singole e associate del Lazio, mediante contratti di coltivazione. Art. 5 (Attività vivaistiche) La Regione interviene, presso aziende agricole singole e associate che possiedono adeguate strutture organizzative, tecniche ed economiche tali da fornire sufficienti garanzie per l'operatività a livello regionale, per la realizzazione di idonee strutture per la produzione, anche in collegamento con altre aziende vivaistiche minori del Lazio, di materiale di propagazione nei settori dell'orticoltura, della frutticoltura, della viticoltura e della olivicoltura, nonchè in quello forestale per le esigenze dei programmi regionali di forestazione. Mediante appositi accordi di collaborazione con le istituzioni di ricerca che detengono le conoscenze necessarie potranno essere istituiti centri di moltiplicazione "in vitro" e nuclei di premoltiplicazione del materiale "base" di specie vegetali di peculiare interesse regionale, con particolare riguardo ai programmi interessanti la floricoltura per la riproduzione di specie bulbose e di altre specie. Art. 6 (Procedura) I progetti relativi agli interventi di cui ai precedenti artt. 2, 4 e 5 sono presentati alla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, dalle aziende agricole; entro i successivi sessanta giorni la Giunta regionale, verificata l'idoneità dei progetti al raggiungimento degli obiettivi della presente legge, sentita la commissione consiliare competente e le organizzazioni sindacali, professionali e cooperative dell'agricoltura maggiormente rappresentative a livello regionale, delibera la concessione degli aiuti previsti al successivo art. 7. La Regione si riserva il controllo sulla corretta realizzazione e gestione dei progetti secondo le finalità della presente legge. Per la preparazione di personale specializzato necessario allo svolgimento delle attività previste nei precedenti artt. 2, 4 e 5, la Regione Lazio attua corsi di formazione professionale per il personale già dipendente dalle aziende secondo le modalità delle leggi regionali vigenti. Art. 7 (Interventi finanziari) Per la realizzazione degli interventi di cui ai precedenti artt. 2, 4 e 5 la Regione Lazio concede: a) il concorso nel pagamento degli interessi per mutui di durata massima di anni venti a tasso agevolato, oltre due annualità per le spese di preammortamento, per la realizzazione di strutture sino al 100 per cento della spesa ammessa; b) il concorso nel pagamento degli interessi per mutui della durata massima di anni dieci a tasso agevolato, oltre due annualità per le spese di preammortamento, per la realizzazione di serre e ammodernamento delle strutture esistenti, acquisto di attrezzature, impianti e macchinari, fino al 100 per cento della spesa ammessa; c) credito di esercizio per l'acquisizione di mezzi tecnici, la conduzione e la gestione, come previsto dalle leggi regionali vigenti. Art. 8 Per gli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per l'anno finanziario 1978 la spesa complessiva di lire 200 milioni. La suddetta spesa di lire 200 milioni viene iscritta nei sottoindicati capitoli di nuova istituzione: cap. 101273 "Concorso nel pagamento degli interessi per mutui della durata massima di anni venti a tasso agevolato, oltre due annualità per le spese di preammortamento per la realizzazione di strutture fino al cento per cento della spesa ammessa". Stanziamento L.100.000.000; cap. 101274 "Concorso nel pagamento degli interessi per mutui della durata massima di anni dieci a tasso agevolato, oltre due annualità per le spese di preammortamento, per la realizzazione di serre e ammodernamento delle strutture esistenti, acquisto di attrezzature, impianti e macchinari fino al cento per cento della spesa ammessa". Stanziamento lire 100.000.000. Ai suddetti capitoli vengono attribuiti rispettivamente i seguenti stanziamenti di cassa: cap. 101273, L. 100.000.000; cap. 101274, L. 100.000.000. Alla suddetta spesa di lire 200 milioni in termini di competenza e di cassa si farà fronte mediante prelevamento dal cap. 101299 "Fondo globale". Al bilancio pluriennale 1978-1981 saranno apportate le conseguenti variazioni per l'anno 1978 (area progettuale 0100). Note: (1) Pubblicata sul BUR 10 ottobre 1978, n. 28. Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 23 gennaio 1979, n. 22. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |