Conservazione, migliore utilizzazione e valorizzazione delle grotte preistoriche Guattari, Breuil, delle Capre edel Fossellone ed il riparo Blanc in territorio di San Felice Circeo e la Grotta Iolanda ed il Riparo Roberto in territorio del comune di Sezze.

Numero della legge: 35
Data: 25 maggio 1989
Numero BUR: 16
Data BUR: 10/06/1989

L.R. 25 Maggio 1989, n. 35 (1)
Conservazione, migliore utilizzazione e valorizzazione delle grotte preistoriche Guattari, Breuil, delle Capre edel Fossellone ed il riparo Blanc in territorio di San Felice Circeo e la Grotta Iolanda ed il Riparo Roberto in territorio del comune di Sezze.


Art. 1

(Finalità)

1. La Regione riconosce l'importanza naturalistica ed ambientale, nonchè l'interesse scientifico e turistico dell'area su cui insistono le grotte preistoriche Guattari, Breuil, delle Capre e del Fossellone ed il Riparo Blanc ed i siti medesimi in territorio di San Felice Circeo e l'area comprendente la Grotta Iolanda ed il Riparo Roberto ed il sito stesso in territorio del comune di Sezze.

2. La Regione promuove tutte le necessarie iniziative volte alla conservazione, alla migliore utilizzazione ed alla valorizzazione nell'ambito delle competenze ad essa attribuite e delegate dalla normativa vigente.


Art. 2
(Natura delle iniziative)


1. Le iniziative per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente articolo sono finalizzate a:
a) proteggere il patrimonio speleologico, paleontologico, paleoantropologico. paletnologico, archeologico, geologico, paleoecologico e idrogeologico delle grotte e dei ripari attraverso verifiche sull'assetto della zona e l'assunzione di conseguenti idonei provvedimenti che afferiscano anche alla regimentazione delle acque superficiali e sotterranee;
b) assicurare la conservazione delle predette cavità naturali evitandone il deterioramento, il danneggiamento ed il deturpamento con particolare riguardo ai danni prodotti dall'inquinamento delle acque che vi confluiscono ed alle visite scientifiche e turistiche dell'uomo;
c) garantire la loro migliore fruizione ampliando la zona di rispetto e regolamentando la zona accessibile ai visitatori non studiosi e consentendo, ove possibile, la diversificazione della zona di entrata e di uscita delle grotte stesse e dei ripari;
d) promuovere la realizzazione di pubblicazioni scientifiche e turistiche sulle caratteristiche naturali e paesaggistiche della zona nonchè incentivarne gli studi.


Art. 3
(Piano regionale di interventi)

1. Le iniziative di cui al precedente articolo 2 sono definite in un piano predisposto ed adottato dalla Giunta regionale con proprio atto deliberativo, nel quale sono individuati le opere e gli interventi da realizzare per il raggiungimento degli obiettivi della presente legge, le loro caratteristiche tecnico-finanziarie, i principali requisiti di fattibilità nonchè l'ordine di priorità per la loro realizzazione, e sono indicati gli enti cui compete l'onere di esecuzione e di finanziamento.

2. La Giunta regionale trasmette il piano di cui al precedente comma all'amministrazione provinciale di Latina, alla XIII comunità montana ed ai comuni di San Felice Circeo e di Sezze, perchè si esprimano al riguardo e formulino eventuali osservazioni:

3. I pareri devono essere inviati alla Regione entro e non oltre i sessanta giorni dalla data di inoltro del piano: trascorso tale termine o quello più breve in caso di acquisizione di tutti i pareri prima della scadenza del termine fissato, la Giunta regionale, se necessario, riesamina il piano stesso alla luce delle osservazioni eventualmente formulate in tempo utile e lo approva.

4. Il piano è successivamente approvato in via definitiva con apposito atto deliberativo del Consiglio regionale.


Art. 4
(Modalità di attuazione del piano)

1. Il piano regionale di interventi di cui al precedente articolo 3 è attuato e gestito dai comuni di San Felice Circeo e di Sezze, interessati alla realizzazione delle singole opere ed interventi in esso contenuti.

2. La Regione può intervenire finanziariamente per la realizzazione totale o parziale di alcune opere ed interventi quando lo richiedano particolari esigenze di attuazione del piano stesso.

3. I contributi regionali per l'attuazione del piano di cui al secondo comma del presente articolo sono concessi dalla Giunta regionale nel rispetto dei criteri e con le modalità indicate annualmente nella legge regionale concernente: "Disposizioni di rifinanziamento di leggi regionali e disposizioni in materia finanziaria e nei limiti degli appositi stanziamenti del bilancio pluriennale ed annuale".

4. Il piano approvato è vincolante in sede di approvazione dei piani regolatori generali dei comuni eventualmente interessati e assume valore di variante per quelli già approvati.


Art. 5
(Disposizioni finanziarie)

1. Per far fronte agli oneri finanziari derivanti dell'applicazione della presente legge e a partire dall'esercizio finanziario 1989 viene istituito nel bilancio regionale l'apposito capitolo n. 11719 con la seguente denominazione "Contributi per la conservazione, migliore utilizzazione e valorizzazione delle grotte preistoriche di Guattari, Breuil, delle Capre e Fossellone ed il Riparo Blanc in territorio di San Felice Circeo e la Grotta Iolanda ed il Riparo Roberto in territorio di Sezze".

2. Per le finalità di cui al precedente articolo 3 è prevista per l'anno 1989 la spesa di L. 500 milioni cui si provvede mediante riduzione del fondo globale accantonato al capitolo n. 29852, elenco n. 4, lettera f) e correlativa iscrizione al capitolo indicato al primo comma del presente articolo.


Note:

(1) Pubblicata sul BUR 10 giugno 1989, n. 16.
Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 19 maggio 1990, n. 19 (S.S. n. 3).

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.