| L.R. 24 Gennaio 1983, n. 5 |
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Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 settembre 1982, n. 42, concernente: << Norme per la concessione di contributi per l' esercizio dei servizi pubblici di trasporto collettivo di persone e di cose di competenza regionale e locale >>. (1)
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Art. 1 Il primo comma dell' articolo 2 della legge regionale 22 settembre 1982, n. 42, e' sostituito dal seguente: << Omissis >>. Art. 2 Il primo alinea della lettera a) del secondo comma dell' articolo 3 della legge regionale 22 settembre 1982, n. 42, e' sostituito dal seguente: << Omissis >>. La lettera c) del secondo comma dell' articolo 3 della legge regionale 22 settembre 1982, n. 42, e' sostituita dalla seguente: << Omissis >>. Art. 3 L' ultimo comma dell' articolo 7 della legge regionale 22 settembre 1982, n. 42, e' sostituito dal seguente: << Omissis >>. Art. 4 Dopo l' articolo 7 della legge regionale 22 settembre 1982, n. 42, e' aggiunto il seguente: << Omissis >>. Art. 5 L' intestazione dell' articolo 11 della legge regionale 22 settembre 1982, n. 42, e' modificata come segue: << Omissis >> Art. 6 Dopo l' articolo 11 della legge regionale 22 settembre 1982, n. 42, e' aggiunto il seguente: << Omissis >>. Art. 7 La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 127 della Costituzione e dell' articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. Note: (1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 2 febbraio 1983, n. 3, S.O. n. 2 |
| Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |