| L.R. 30 Gennaio 1979, n. 9 |
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Istituzione del sistema socio-sanitario informativo e dell'osservatorio epidemiologico regionale. (1) (3)
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[Art. 1 (Finalità.) La Regione, allo scopo di ottenere una rappresentazione della realtà socio-sanitaria e di raccogliere elementi sufficienti a valutare e dimensionare la congruenza, l’efficienza e soprattutto l’efficacia degli interventi socio-sanitari, attua un sistema socio-sanitario informativo. Art. 2 (Criteri ed obiettivi) Caratteristiche fondamentali del sistema socio-sanitario informativo sono quelle di realizzare una rappresentazione collettiva della realtà socio-sanitaria al fine di individuare prevalentemente problemi in fase di insorgenza e di garantire la rispondenza alle necessità collettive della pianificazione e della gestione dell’attività socio-sanitaria, con particolare attenzione agli aspetti di articolazione temporale degli interventi e alle loro implicazioni pratiche di tipo trasformativo. Gli obiettivi fondamentali del sistema socio-sanitario informativo sono: le indagini di tipo eziologico; la valutazione dell’efficacia e dell’efficienza dell’intervento; l’utilizzazione dell’informazione per fini di educazione alla salute; la valutazione globale dell’attività socio-sanitaria. Questi obiettivi sono raggiunti con lo studio dei fattori determinanti biologici, fisici e socio-ambientali delle malattie e della salute, mediante l’esercizio di una attenzione mirata, specifica e programmatica quale può essere messa in atto con l’attività di osservazione epidemiologica. Art. 3 (Omissis) (2). Art. 4 (Omissis) (2). Art. 5 (Omissis) (2). Art. 6 (Omissis) (2). Art. 7 (Rapporti con gli osservatori epidemiologici delle altre Regioni e con il laboratorio epidemiologico dell’Istituto superiore di sanità.) L’osservatorio epidemiologico regionale si mantiene in contatto con gli osservatori epidemiologici istituiti dalle altre Regioni e con il laboratorio epidemiologico dell’Istituto superiore di sanità. Art. 8 (Notiziario del sistema informativo e dell’osservatorio epidemiologico.) La Regione cura la pubblicazione di un notiziario trimestrale del sistema informativo e dell’osservatorio epidemiologico regionale nel quale vengono comunicati i risultati dell’elaborazione dei dati raccolti. Art. 9 (Omissis) (2). Art. 10 (Formazione del personale.) La Regione, nell’ambito dei piani di formazione professionale di propria competenza, promuove attività di formazione, di riqualificazione e di aggiornamento per il personale del sistema informativo e dell’osservatorio epidemiologico regionale. Art. 11. (Comunicazione di dati ed informazioni al sistema informativo e all’osservatorio epidemiologico regionale.) Per il raggiungimento delle finalità del sistema informativo e dell’osservatorio epidemiologico regionale, le istituzioni pubbliche e private operanti in campo sociale e sanitario nell’ambito del territorio regionale sono tenute a fornire i dati e le informazioni necessarie. Art. 12 (Omissis) (2).] Note: (1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 10 febbraio 1979, n. 5. (2) Articolo abrogato dall’art. 26 della legge regionale 13 febbraio 1991, n. 8. (3) Legge abrogata dall'articolo 21, comma 3, lettera a) della legge regionale 1 settembre 1999, n. 16, con effetto dalla nomina del direttore generale previsto dall'articolo 10 della stessa legge regionale 16/1999 |
| Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |