L.R. 13 Giugno 1983, n. 38 |
Nuovo inquadramento nella qualifica di infermiere professionale o vigilatrice di infanzia degli infermieri generici e psichiatrici gia' in posizione di ruolo nelle unita' sanitarie locali. (1)
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ARTICOLO UNICO Le unita' sanitarie locali provvedono a trasformare in altrettanti posti di infermiere professionale o di vigilatrice di infanzia i posti di infermiere generico e di infermiere psichiatrico previsti in pianta organica coperti da personale di ruolo che a seguito di frequenza dei corsi di straordinaria riqualificazione di cui alla legge 3 giugno 1980, n. 243, ovvero dei corsi ordinari svolti dalle scuole per infermieri professionali o per vigilatrici di infanzia, abbia superato l' esame di Stato per il conseguimento del diploma di infermiere professionale o di vigilatrice di infanzia. Con il medesimo provvedimento il personale e' inquadrato nella qualifica corrispondente a quella dei posti trasformati previa soppressione dei posti originari. Ai fini dell' iscrizione nei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale si applicano gli articoli 3, terzo comma, e 10 della legge regionale 27 dicembre 1979, n. 100 e successive modificazioni. Note: (1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 20 giugno 1983, n. 17, S.O. n. 1 |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |