L.R. 20 Marzo 2000, n. 16 |
"MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 6 LUGLIO 1998, N. 24 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI CONCERNENTE: "PIANIFICAZIONE PAESISTICA E TUTELA DEI BENI E DELLE AREE SOTTOPOSTI A VINCOLO PAESISTICO".
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IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga la seguente legge Art. 1 (Modificazioni all'articolo 6 della legge 6 luglio 1998, n. 24 e successive modificazioni) 1. Al comma 8 dell'articolo 6 della l.r. 24/1998 e successive modificazioni dopo le parole "tutela del vincolo" sono aggiunte le seguenti: "e previa adozione da parte dei comuni di un piano di utilizzazione dell'arenile". Art. 2 (Modificazioni all'articolo 7 della l.r. 24/1998 e successive modificazioni) 1. Al comma 7 dell'articolo 7 della l.r. 24/1998 e successive modificazioni le parole "Fino alla data di entrata in vigore della l. 431/1985" sono sostituite dalle seguenti: "Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2 della l. 431/1985,". Art. 3 (Modificazioni all'articolo 21 della l.r. 24/1998 e successive modificazioni) 1. Al comma 1 dell'articolo 21 della l.r. 24/1998 e successive modificazioni le parole "Entro il 31 dicembre 1999" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 dicembre 2000". Art. 4 (Modificazioni all'articolo 22 della l.r. 24/1998 e successive modificazioni) 1. Al comma 2 bis dell'articolo 22 della l.r. 24/1998, così come introdotto dall'articolo 56, comma 3 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, le parole "a conferma" sono sostituite dalle seguenti: ", nonché conferma". Art. 5 (Modificazioni all'articolo 23 della l.r. 24/1998 e successive modificazioni) 1. Al comma 2 dell'articolo 23 della l.r. 24/1998, così come modificato dall'articolo 4 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 25, le parole "entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono soppresse. Art. 6 (Modificazioni all'articolo 27 della l.r. 24/1998 e successive modificazioni) 1. Al comma 5 bis dell'articolo 27 della l.r. 24/1998, così come introdotto dall'articolo 56, comma 5 della l.r. 6/1999, dopo le parole "approvati" sono aggiunte le seguenti: "successivamente all'adozione dei PTP e". Art. 7 (Dichiarazione d'urgenza) 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addì 20 marzo 2000 BADALONI Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 15 marzo 2000. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |