L.R. 09 Dicembre 1986, n. 51 |
Modifiche alla legge regionale 20 maggio 1977, n. 16, concernente: << Istituzione di servizi di trasporto per il personale della Regione Lazio >>. (1) (2) |
[ Art. 1 Il primo comma dell' articolo 2 della legge regionale 20 maggio 1977, n. 16, cosi' come modificato dall' articolo 1 della legge regionale 17 gennaio 1981, n. 2, e' sostituito dal seguente: << Omissis >>. Art. 2 Agli oneri derivanti dall' applicazione della legge per l' esercizio 1986, si fa' fronte mediante utilizzazione delle disponibilita' esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge sul capitolo n. 27280 del bilancio della Regione per l' anno medesimo e trasferimento delle stesse nel capitolo n. 26009, di nuova istituzione, che assume la denominazione: << Somministrazione al Consiglio regionale delle somme destinate ai servizi di trasporto per il personale regionale >>. La spesa necessaria per l' attuazione della presente legge negli anni finanziari successivi sara' determinata annualmente con la legge di approvazione del bilancio regionale. Art. 3
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Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |