L.R. 11 Dicembre 1992, n. 51 |
Intervento straordinario regionale per la ristrutturazione dei centribocciofili e per la realizzazione di un bocciodromo in Roma.
|
(Pubblicata nel B.U. 11 dicembre 1992, n. 34, S.O. n. 3) Art. 1 1. La Regione interviene, in via straordinaria: a) per il miglioramento ed il potenziamento di centri bocciofili; b) per la realizzazione di un bocciodromo in Roma. 2. Gli interventi regionali di cui al comma 1, lettera a) hanno come destinatari gli enti pubblici proprietari dei centri, nonche' le associazioni sportive bocciofile riconosciute dal CONI-FIB (Comitato olimpico nazionale italiano - Federazione italiana bocce) o aderenti ad enti di promozione sportiva riconosciuti dallo stesso CONI, gia' esistenti ed operanti, senza fini di lucro, da almeno tre anni alla data di entrata in vigore della presente legge. 3. L'intervento regionale di cui al comma 1, lettera b), ha come destinatario il comune di Roma. Art. 2 1. Gli enti pubblici e le associazioni bocciofile, di cui all'articolo 1, comma 2, presentano ai comitati provinciali CONI-FIB competenti per territorio, un progetto generale di ristrutturazione o di ampliamento dei locali dei centri o di adeguamento delle attrezzature alla normativa vigente o di rinnovo degli arredi. 2. I comitati provinciali del CONI-FIB, esaminati i progetti, li trasmettono, unitamente ad un parere motivato, al competente assessorato regionale. Art. 3 1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare permanente nonche' il comitato regionale del CONI-FIB, procede alla scelta degli enti pubblici e delle associazioni bocciofile destinatari degli interventi di cui alla presente legge e concede contributi sulla spesa prevista dal progetto indicato all'articolo 2, comma 1, fino alla misura del 75 per cento della spesa stessa. 2. La scelta viene operata sulla base dei seguenti criteri: a) sufficiente capienza ricettiva attuale del centro; b) dislocazione del centro tale da essere agevolmente raggiungibile da utenti e spettatori in considerazione della vicinanza di fermate delle linee della metropolitana, o di linee autoferrotranviarie che abbiano corse a breve cadenza; c) presenza, nelle adiacenze, di parcheggi atti ad accogliere un numero di auto corrispondente al maggior afflusso prevedibile; d) richieste finalizzate, in via prioritaria, alla messa a norma degli impianti. Art. 4 1. Il contributo concesso dalla Regione ai sensi dell'articolo 3 e' vincolato alla destinazione indicata nel progetto presentato dall'ente pubblico o dall'associazione bocciofila ed e' erogato per il 30 per cento al momento in cui sara' divenuta esecutiva la relativa deliberazione di concessione e per il residuo 70 per cento a seguito della presentazione di apposito rendiconto delle spese effettivamente sostenute e della documentazione comprovante l'impiego del contributo stesso. 2. La misura del contributo deve essere proporzionalmente ridotta in sede di erogazione definitiva qualora venga accertata una spesa inferiore a quella preventiva. 3. La concessione del contributo puo' essere revocata qualora l'ente pubblico o l'associazione non rispetti la destinazione indicata nel progetto presentato all'atto della domanda ovvero non fornisca la documentazione comprovante l'impiego del contributo stesso. La revoca del contributo comporta il recupero delle somme gia' erogate con le modalita' previste dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Art. 5 1. Ai fini della realizzazione di un bocciodromo in Roma, la Giunta regionale, sentito il comitato provinciale CONI-FIB di Roma, e sentito il parere delle Commissioni consiliari permanenti competenti provvedera' alla concessione di un contributo pari alla somma di lire 500 milioni, per l'anno 1992, a favore del comune di Roma, con le seguenti modalita': a) 10 per cento entro trenta giorni dalla data di esecutivita' della deliberazione di concessione del contributo; b) ulteriore 80 per cento a presentazione del verbale di consegna dei lavori; c) residuo 10 per cento a presentazione della deliberazione comunale di approvazione del certificato di collaudo relativo alla regolare esecuzione dei lavori. 2. Ai lavori attuati con il contributo di cui al comma 1 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo III della legge regionale 26 giugno 1980, 88. Art. 6 1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge viene stanziata la somma di lire un miliardo che gravera' sul capitolo n. 17109 del bilancio 1992, di nuova istituzione, cosi' denominato: «Intervento straordinario regionale per la ristrutturazione dei centri bocciofili e per la realizzazione di un bocciodromo in Roma». 2. Alla copertura del maggior onere previsto nel comma 1 si provvede mediante utilizzazione di pari somma della posta stanziata al capitolo n. 29842, lettera b), elenco 4, del bilancio 1992. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |