L.R. 25 Novembre 1991, n. 75 |
Modifica della legge regionale 31 gennaio 1983, n. 12 concernente: "Istituzione e gestione della strada dei vini dei Castelli Romani".
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(Pubblicata nel B.U. 10 dicembre 1991, n. 34) Art. 1 1. L'articolo 2 della legge regionale 31 gennaio 1983, n. 12 e' sostituito dal seguente: "Art. 2 (Determinazione della zona) 1. Fanno parte del perimetro della "strada dei vini dei Castelli Romani" i territori vitati compresi nelle zone a Marino, Montecompatri, Colli Albani, Colli Lanuvini, Zagarolo, Velletri, Cori, Merlot, Sangiovese, Trebbiano delimitati dai relativi decreti ministeriali di riconoscimento dei vini a denominazione di origine controllata (DOC) nonche' gli interi territori dei comuni di: Frascati, Marino, Albano, Castelgandolfo, Grottaferrata, Genzano, Ariccia, Velletri, Lanuvio, Cori ed in parte i territori dei comuni di Roma, Ciampino, Aprilia, Cisterna, Montecompatri, Monte Porzio Catone, Colonna, San Cesareo, Zagarolo." |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |