Variazione al bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 1994, approvato con legge regionale n. 17 del 3 giugno 1994.

Numero della legge: 35
Data: 25 luglio 1994
Numero BUR: 22
Data BUR: 10/08/1994

L.R. 25 Luglio 1994, n. 35 (1)
Variazione al bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 1994, approvato con legge regionale n. 17 del 3 giugno 1994.


Art. 1
1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 1994, approvato con legge regionale n. 17 del 3 giugno 1994, sono apportate le seguenti variazioni:
cap. n. 22130: Concorso finanziario regionale al fondo rischi consortili di garanzia collettiva fidi in favore dei consorzi o società consortili industriali operanti nel territorio della Regione Lazio (legge regionale n. 46 del 1993) + L. 700 milioni;
cap. n. 22131: Concorso finanziario regionale al fondo rischi consortili di garanzia collettiva fidi in favore dei consorzi o società consortili industriali operanti nel territorio della Regione Lazio 8legge regionale n. 46 del 1993) - L. 700 milioni.


Art. 2

1. (Omissis) (2).


Art. 3

1. Il capitolo n. 24109 contenuto nella variazione apportata al bilancio della Regione Lazio per l'anno 1994 con l'art. 2 della legge 5 aprile 1994, n. 7 assume la numerazione n. 24117 e la denominazione: "Contributi agli enti locali e sub-regionali per il finanziamento di progetti per interventi di manutenzione straordinaria del proprio patrimonio e delle opere o strutture destinate a servizi di rispettiva competenza nei quali impiegare lavoratori in cassa integrazione straordinaria". La stessa numerazione n. 24117 è attribuita al medesimo capitolo richiamato al comma 2 dell'art. 4 della citata legge regionale n. 7 del 1994.


Art. 4

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.


Note:

(1) Pubblicata sul BUR 10 agosto 1994, n. 22.
Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 1 aprile 1995, n. 13 (S.S. n. 3).

(2) Aggiunge il comma 1-bis all'art. 2 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 8.


Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.