| L.R. 10 Maggio 1990, n. 53 |
|
Riconoscimento dell'associazione tra gli ex consiglieri regionali del Lazio (1).
|
|
Art. 1 1. La Regione riconosce l'associazione tra gli ex consiglieri della Regione Lazio, costituitasi nel novembre 1980 con proprio Statuto. Art. 2 1. Tale associazione si propone le seguenti finalità:a) mantenere vivo ed operante il vincolo che, al di sopra di ogni divergenza politica, strinse i consiglieri durante l'esercizio del loro mandato; b) esaltare la funzione dell'Istituto regionale mediante proposta di convegni, conferenze e pubblicazioni; c) dare assistenza agli ex consiglieri nei loro rapporti con la Regione, tutelarne gli interessi derivanti dall'esercizio e dalla cessazione della loro carica consiliare; curare la raccolta dei dati biografici relativi agli ex consiglieri regionale del Lazio; d) offrire assistenza alle famiglie dei consiglieri deceduti, nei loro rapporti con il Consiglio regionale. Art. 3 1. L'associazione risiede presso la sede di rappresentanza del Consiglio regionale, ove ha altresì sede l'ufficio autonomo dei fondi di previdenza ed indennità di fine mandato dei consiglieri regionali, dal quale essa riceve assistenza in materia normativa e fiscale relativamente ai vitalizi e all'indennità di fine mandato nell'interesse degli ex consiglieri regionali o dei loro aventi causa. 2. L'Ufficio di presidenza assicura inoltre il necessario supporto organizzativo per l'espletamento dei compiti dell'associazione e di cui al precedente art. 2 (2). 3. Gli oneri previsti dal precedente secondo comma fanno carico al capitolo n. 26007, del bilancio regionale per l'esercizio 1992, concernente: "Spese postali, telefoniche, di cancelleria, di resocontazione, di stampa, di documentazione e biblioteca ed in genere di economato, spese per attrezzature ed arredamenti" (2). Note: (1) Pubblicata sul BUR 30 maggio 1990, n. 15. Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 22 dicembre 1990, n. 49 (S.S. n. 3). (2) Comma aggiunto dall'art. 1 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 31. |
| Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |