L.R. 01 Luglio 1994, n. 28 |
Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 2 aprile 1991, n. 14, concernente: «Disciplina e promozione delle manifestazioni fieristiche nella Regione Lazio. Valorizzazione delle piccole e medie industrie e dell'artigianato del Lazio».
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Art. 1 1. La lettera d) dell'art. 4 della legge regionale 2 aprile 1991, n. 14, concernente: «Disciplina e promozione delle manifestazioni fieristiche nella Regione Lazio: Valorizzazione delle piccole e medie industrie e dell'artigianato nel Lazio», e' sostituita dalla seguente: «d) Associazione di imprenditori a livello nazionale o loro articolazioni regionali o provinciali esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.». Art. 2 1. Il comma 4, dell'art. 13, della legge regionale n. 14 del 1991, e' sostituito dal seguente: «4. 1 contributi sono concessi, sulla base del preventivo presentato fino al 75 per cento dell'ammontare delle spese calcolate secondo i criteri specifici indicati negli articoli 15 e 16; per le voci di cui al comma 4, lettera a) e b) dell'art. 16 e limitatamente a manifestazioni fieristiche all'estero, la misura del contributo e' elevata fino al 100 per cento.». Art. 3 1. Il comma 5, dell'art. 16, della legge regionale n. 14 dei 1991, e' sostituito dal seguente: «5. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione di bilancio, determina, sentite le organizzazioni imprenditoriali piu' rappresentative del Lazio, i massimali delle singole voci di spesa rapportate all'area geografica ove si svolge la manifestazione, al numero , delle aziende partecipanti nonché al numero dei giorni di svolgimento della manifestazione fieristica, alla dimensione dell'area espositiva ed ai costi correnti per la fruizione dei servizi.». Art. 4 1. L'art. 17 della legge regionale n. 14 del 1991, e' sostituito dal seguente: «Art. 17 (Termini e modalita' per la presentazione delle domande ) 1. Le domande di contributo, redatte in carta legale, devono pervenire al competente assessorato della Regione, in deroga alla legge regionale 2 marzo 1987, n. 23, entro e non oltre il 30 settembre dell'anno solare precedente a quello in cui si effettua la manifestazione fieristica, il convegno o l'iniziativa promozionale, personalmente o con raccomandata con avviso di ritorno. Per la raccomandata con avviso di ritorno, fara' fede, a norma di legge, il timbro postale di partenza che non dovra' essere successivo al 30 settembre di ogni anno. Tale norma avra' valore anche per le domande presentate con tale mezzo entro il 30 settembre 1993 e riferite al programma 1994. 2. Alle domande deve essere allegata la seguente documentazione: a) la relazione dettagliata sull'iniziativa e sulle motivazioni della richiesta di contributi; b) il preventivo dettagliato delle spese; c) la dichiarazione dalla quale risulti se ed in quale misura sono stati richiesti od ottenuti contributi allo stesso titolo da altri enti pubblici o privati; d) la documentazione per la richiesta della certificazione ai sensi della legge 19 marzo 1990, n. 55; e) lo statuto e l'atto costitutivo dell'ente richiedente, limitatamente agli interventi di cui agli articoli 15 e 16; f) il certificato di vigenza e poteri rilasciato dal tribunale civile, sezione commerciale ed il certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura se l'ente richiedente e' una societa' di persone o di capitali; g) il certificato di iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane, limitatamente agli interventi di cui all'art. 15; h) il numero approssimativo delle piccole e medie industrie e delle imprese artigiane potenzialmente interessate all'iniziativa, in base al numero di aziende associate al 30 settembre di ciascun anno solare precedente a quello di svolgimento delle manifestazioni, ai singoli consorzi od enti richiedenti, per le quali si richiede il contributo, limitatamente agli interventi di cui agli articoli 15 e 16; i) in caso di impossibilita' documentata di partecipare ad una delle manifestazioni inserite nel programma promozionale all'estero per l'anno di competenza, e limitatamente alle manifestazioni fieristiche all'estero, i consorzi e gli enti interessati potranno richiedere alla Giunta regionale la sostituzione della manifestazione non effettuata con altra iniziativa, dello stesso settore produttivo, purché non venga superato l'importo del preventivo di spesa indicato per la manifestazione annullata. Inoltre si prevede la possibilita' di utilizzare fondi residui entro i primi tre mesi dell'anno successivo.». Art. 5 1. Dopo il comma 1 dell'art. 18 della legge regionale n. 14 del 1991 e' inserito il seguente: «1 bis. La Giunta regionale, alla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione di bilancio, provvede a dare tempestiva comunicazione agli interessati degli importi stanziati in bilancio per i singoli capitoli di spesa.». Art. 6 1. Il comma 5, dell'art. 18 della legge regionale n. 14 del 1991, e' sostituito dal seguente: «5. La Giunta regionale, a seguito di esplicita richiesta, dispone, contestualmente alla concessione dei contributi, l'erogazione di un acconto pari al 50 per cento dell'importo del contributo concesso, immediatamente dopo la realizzazione dell'iniziativa e previa presentazione di fideiussione bancaria pari al valore della somma da erogare. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |