| L.R. 23 Luglio 1974, n. 38 |
|
Estensione complessiva delle bandite e delle riserve (1) (2).
|
|
Art. 1 L'estensione complessiva delle bandite e delle riserve di caccia non deve superare il settimo del territorio effettivamente utile alla caccia in ciascuna provincia. Ai fini della conseguente riduzione del territorio provinciale attualmente sottoposto al vincolo riservistico, i comitati provinciali della caccia entro la stagione venatoria 1974/1975 hanno l'obbligo di segnalare al presidente del comitato, a termine dell'art. 83, lettera c) del vigente Testo unico sulla caccia - esperiti mediante sopralluoghi i necessari accertamenti tecnici - le riserve e le bandite di caccia che rispondono agli scopi di interesse pubblico voluti dalla legge, indicandone l'effettivo rendimento. Le concessioni di bandite e di riserve di caccia risultate scarsamente efficienti sotto il profilo tecnico faunistico, saranno revocate o non rinnovate. Art. 2 Le concessioni revocate o non rinnovate, i cui territori presentino condizioni ambientali particolarmente idonee alla sosta ed all'incremento faunistico, debbono essere trasformate in "oasi di protezione e rifugio" o, se ritenute più adatte, in "zone di ripopolamento e cattura". Art. 3 Per il conseguimento delle finalità previste dalla presente legge è autorizzata per il 1974, una spesa di L. 100 milioni. La Giunta regionale provvede alla ripartizione ed assegnazione di tale somma in favore dei comitati provinciali della caccia e delle associazioni venatorie, sentita la commissione competente. Tale ripartizione ed assegnazione viene effettuata dalla Giunta stessa sulla base dell'importanza faunistica e del numero delle zone sottratte in ciascuna provincia al libero esercizio venatorio. Art. 4 All'onere di L. 100 milioni, previsto dal precedente art. 3, si farà fronte mediante riduzione di pari importo del cap. 2982 del bilancio per l'anno 1974 ed iscrizione della somma stessa al cap. 1761 da istituirsi nel medesimo bilancio con la seguente denominazione: "Contributi da erogare ai comitati provinciali della caccia per la costituzione di oasi di protezione della fauna selvatica e di zone di ripopolamento e cattura di selvaggina". Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a disporre con propri decreti, da emanarsi su proposta dell'Assessore al bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio. Art. 5 La presente legge regionale, stante l'imminente scadenza dei termini di emissione dei calendari venatori provinciali, è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. Note: (1) Pubblicata sul BUR 30 luglio 1974, n. 21 (S.O.). Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 7 novembre 1974, n. 290. (2) Con legge regionale 12 giugno 1975, n. 69, è stata disposta la diminuzione da un settimo ad un nono del territorio provinciale riservabile. |
| Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |