| L.R. 2 Dicembre 1975, n. 79 |
| Trattamento giuridico ed economico ed inquadramento del personale giā dipendente dalle imprese di trasporto private in atto utilizzato ai sensi della legge regionale 22 aprile 1975, n. 33 dalla societā "STEFER" e "Romana per le Ferrovie del Nord" (1) (2) |
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[ Art. 1 A modifica di quanto disposto dall'art. 5 della legge regionale n. 33 del 22 aprile 1975, il trattamento giuridico ed economico nonchč l'inquadramento del personale giā dipendente dalle imprese di trasporto private in atto utilizzato ai sensi della suddetta legge dalle societā STEFER e Romana per le Ferrovie del Nord, verranno definiti mediante trattative condotte dalle due citate societā e le organizzazioni sindacali di categoria e regionali confederali sulla base degli accordi giā intercorsi il 26 luglio 1973 e il 27 marzo 1975 e con la decorrenza dal 1^ novembre 1975. In relazione alle trattative di cui sopra la Regione adotterā provvedimenti in conformitā all'art. 2, 3^ comma, della legge regionale 20 marzo 1973, n. 10 e all'art. 6, 2^ comma, della legge regionale 22 aprile 1975, n. 33. Art. 2
(2) Legge abrogata dal numero 31) dell'allegato E alla legge regionale 20 giugno 2017, n. 6 |
| Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |