Attuazione diritto allo studio universitario (1) (2)

Numero della legge: 5
Data: 17 gennaio 1981
Numero BUR: 1
Data BUR: 19/01/1981

L.R. 17 Gennaio 1981, n. 5
Attuazione diritto allo studio universitario (1) (2)

[ Art. 1

Allo scopo di assicurare la continuita' e lo sviluppo degli interventi a favore degli studenti delle universita' del Lazio, per permettere l' accesso ai piu' alti gradi dell' istruzione, rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e sociale, in attesa dell' approvazione della legge quadro sul diritto allo studio universitario, sono costituite tre commissioni straordinarie relative a: le universita' (1a e 2a) degli studi di Roma e l' ISEF - Istituto superiore di educazione fisica di Roma; l' universita' di Cassino; l' universita' della Tuscia. Tali commissioni sono cosi' composte:
a) un designato dal Presidente della Giunta regionale sentiti i rettori dell' universita', come presidente;
b) i rettori delle universita' o loro rappresentanti ed ove non risultassero ancora eletti, il presidente del comitato tecnico - amministrativo o un suo rappresentante;
c) i sindaci delle citta' sedi delle universita' o loro rappresentanti;
d) i rappresentanti della Regione Lazio gia' designati al consiglio di amministrazione delle corrispondenti opere universitarie;
e) per le universita' di Roma da otto membri designati dal rettore della universita' di cui quattro studenti, due professori ordinari, un incaricato stabilizzato ed un assistente ordinario da due membri di cui uno docente ed uno studente designati dall'ISEF - Istituto superiore di educazione fisica ;
(2) e1) per l' universita' della Tuscia da tre membri designati dal rettore dell' universita' o, nel caso esso non risultasse ancora eletto, dal presidente del comitato tecnico - amministrativo di cui due studenti e un professore ordinario;
(2) e2) per l' universita' di Cassino da tre membri designati dal rettore della medesima universita' o, ove non risultasse ancora eletto, dal presidente del comitato tecnico - amministrativo, di cui due studenti ed un professore ordinario;
f) tre rappresentanti designati unitariamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano regionale. I rettori delle universita' nel procedere alle predette designazioni potranno tener anche conto dei risultati delle ultime elezioni per la costituzione dei consigli.
Le commissioni straordinarie eleggono al loro interno un vice presidente.
I direttori amministrativi delle opere universitarie partecipano alle riunioni delle commissioni straordinarie con voto consultivo ed esercitano la funzione di segretario.
Al presidente della commissione straordinaria di Roma per le opere universitarie di Roma ed ISEF - Istituto superiore di educazione fisica, e' corrisposta una indennita' mensile di L. 400.000 comprensiva del rimborso delle spese sostenute per motivi inerenti alla carica; ai presidenti delle commissioni straordinarie delle opere universitarie di Cassino e della Tuscia e' corrisposta una indennita' mensile di L. 250.000 comprensiva del rimborso delle spese sostenute per motivi inerenti alla carica; ai vice presidenti compete una indennita' mensile pari al 50 per cento di quella dei rispettivi presidenti, comprensiva delle spese sostenute per motivi inerenti alla carica; a tutti i componenti della commissione straordinaria compete il trattamento previsto dalla legge regionale 9 giugno 1975, n. 60. Le commissioni straordinarie restano in carica fino all' entrata in vigore della legge prevista dall' art. 4.


Art. 2

Le deliberazioni delle commissioni straordinarie sono immediatamente trasmesse alla Giunta regionale che le approva sentito il parere della competente commissione consiliare permanente.


Art. 3

Sono sciolti i consigli di amministrazione delle opere universitarie esistenti presso le universita' statali della Regione.


Art. 4

La Regione Lazio determinera' con legge, da approvarsi entro il 31 marzo 1981:
a) la composizione, la durata, i compiti e le modalita' e il funzionamento di un organismo regionale per il coordinamento del diritto allo studio dell' ambito universitario nel rispetto delle esigenze programmatiche regionali;
b) l' assetto istituzionale ed organizzativo per l' attuazione del diritto allo studio universitario nell' ambito regionale;
c) i contenuti di un organico intervento regionale concordato con l' universita' a favore degli studenti delle universita' statali e non statali riconosciute che sviluppi sia e in particolare l' erogazione di servizi residenziali, speciali, culturali anche avvalendosi dell' opera degli studenti singoli oppure associati, nelle forme previste dalle leggi vigenti, sia l' erogazione di danaro tramite assegni di studio e prestiti nel quadro di una politica di cooperazione e di integrazione con i servizi affini esistenti nel territorio regionale, nel pieno rispetto delle esigenze programmatiche della Regione stessa;
d) la determinazione dei criteri per l' ammissione ai servizi ed ai benefici, nonche' le varie modalita' di erogazione, tenendo conto delle diverse condizioni economiche e di merito degli studenti;
e) l' istituzione di un servizio informativo regionale sulle questioni inerenti la situazione occupazionale e gli sbocchi professionali ai fini del necessario orientamento dei giovani che si iscrivano alle universita';
f) le modalita' di un necessario raccordo tra la tutela del diritto allo studio nella scuola secondaria superiore e nell' universita', onde eliminare le barriere sociali che ancora oggi scoraggiano i capaci e meritevoli ad intraprendere gli studi universitari;
g) la regolamentazione delle erogazioni dei servizi e benefici agli studenti stranieri nell' ambito delle leggi statali;
h) gli interventi in favore dei lavoratori studenti per agevolarne la frequenza ai corsi serali organizzati dall' universita';
i) gli interventi atti a facilitare l' attivazione da parte delle universita' di iniziative prese nell' ambito delle centocinquanta ore e l' accesso dei lavoratori alle medesime nell' ambito delle leggi statali;
l) la regolamentazione delle funzioni e delle attivita' del centro di medicina preventiva << V. del Vecchio >> nell' ambito della programmazione sanitaria regionale e nel rispetto delle competenze gestionali proprie dell' ULS - Unita' locale sanitaria.
Dell' organismo regionale per il coordinamento del diritto allo studio nell' ambito universitario saranno chiamati a far parte anche i rappresentanti delle opere universitarie delle universita' non statali esistenti nella Regione, designati dai rispettivi consigli di amministrazione.


Art. 5

Le commissioni straordinarie provvedono all' amministrazione dei beni e del personale delle trasferite opere universitarie ed adottano tutte le iniziative per l' attuazione e lo sviluppo del diritto allo studio universitario fino all' entrata in vigore della legge prevista dall' art. 4.


Art. 6 (3)

Al personale delle opere universitarie con sede presso le universita' degli studi del Lazio si applicano dal 1° novembre 1979 le disposizioni sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti della Regione Lazio. La disposizione di cui al comma precedente e' estesa anche all' orario di lavoro. Della legislazione vigente alla data dell' entrata in vigore della legge regionale 17 gennaio 1981, n. 5, si applicano al personale delle opere gli articoli 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 67, 68, 69, 70 e 74 della legge regionale 29 maggio 1973, n. 20.
Si applicano, inoltre, al personale delle opere, le norme di cui al titolo I, capo I, II, III, IV con esclusione dell' art.
32, primo, secondo e terzo comma, e dell' aumento previsto dall' ultima parte dell' ottavo comma dell' articolo medesimo, e titolo II della legge regionale 24 marzo 1980, n. 18, nonche' le norme di cui alle leggi regionali 19 gennaio 1980, n. 2, 19 gennaio 1980, n. 5, 20 maggio 1980, n. 36, 14 giugno 1980, n. 56 e 17 gennaio 1981, n. 3. I riferimenti agli organi della Regione debbono ritenersi come riferimenti ai corrispondenti organi della opera.
L' inquadramento nei livelli funzionali viene effettuato con decorrenza 1° novembre 1979 sulla base della tabella A di corrispondenza, allegata alla legge regionale 17 gennaio 1981, n. 5, alla quale, nella fincatura riportante le qualifiche dei dipendenti dello Stato, alla casella " primo dirigente", viene aggiunta la seguente integrazione: " direttore aggiunto di divisione o qualifica equiparata" ed in possesso della laurea o di una anzianita' complessiva di almeno anni 14 e mesi 6.
La determinazione della posizione economica di inquadramento nel livello viene effettuata sulla base del maturato economico.
Il maturato economico da prendere in considerazione e' quello indicato dalla tabella B allegata alla legge regionale 17 gennaio 1981, n. 5, alla quale, dopo la fincatura relativa al personale del quarto livello, viene aggiunta la fincatura relativa alla determinazione della posizione ai fini dell' inquadramento economico del personale di quinto livello, riportata nell' allegata tabella A.
Il maturato economico indicato nella tabella B assorbe l' assegno ad personam in godimento alla data del 31 ottobre 1979 fino alla concorrenza del miglioramento economico conseguito in sede di inquadramento.
L' eventuale eccedenza viene disciplinata dalla normativa regionale riguardante gli assegni ad personam.
Con successiva legge regionale verranno dettate norme intese ad eliminare le eventuali situazioni di sperequazione economica in seno al personale delle disciolte opere universitarie, ove esistenti dopo l' applicazione dei commi precedenti.
Al personale cui in forza dell' articolo 4 della legge numero 312 del 1980, sono applicabili gli scorrimenti di livello immediatamente superiore a quello conseguito in sede di primo inquadramento, al maturare delle anzianita' previste dal citato articolo 4, sempreche' non abbia gia' fruito di disposizioni delle legge n. 312 del 1980 o della presente legge che ne abbiano consentito la collocazione in livello superiore.
Per il personale che opera in turni, fino all' entrata a regime degli accordi del personale dipendente della Regione relativi al periodo 1982- 1984, la misura e le modalita' per l' indennita' di turno continuera' ad essere disciplinata dal regolamento dell' opera, se piu' favorevole.
Analogamente si dispone per la misura del compenso per lavoro straordinario.
Al personale degli IDISU - Istituti per il diritto allo studio universitario, si applicano le norme sulla mobilita' previste dagli articoli 27, 28 e 29 della legge regionale 24 marzo 1980, n. 18.
Si applicano inoltre le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146 e successive modificazioni, sulle indennita' di cassa, meccanografica e di lavoro nocivo per le prestazioni che comportino continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli alla salute.
Per le prestazioni con rischio di nocivita' non previste nel predetto decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, si applicano le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 1981, n. 338 e successive modificazioni (indennita' di rischio al personale dell' amministrazione dei Monopoli di Stato).


Art. 7

Il personale delle opere universitarie statali di Roma ed ISEF - Istituto superiore di educazione fisica, di Cassino e della Tuscia e' iscritto: - ai fini del trattamento pensionistico al CPDEL - Cassa pensioni dipendenti enti locali, amministrate dal Ministero del tesoro, direzione generale degli istituti di previdenza; - ai fini della erogazione dell' assistenza malattia con l' ENPDEDP - Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico; - ai fini del trattamento di fine servizio all' INADEL - Istituto nazionale di assistenza per i dipendenti da enti locali.
Per le modalita' di iscrizione, la ripartizione dei relativi oneri e per ogni altro aspetto dei trattamenti di cui al comma precedente, si applicano le disposizioni vigenti per ciascun istituto.
Le disposizioni di cui al precedente comma entrano in vigore il giorno dell' entrata in vigore della presente legge.
Sotto la stessa data le opere devono estinguere le polizze accese presso istituti o societa' assicuratrici, i quali corrispondono al personale assicurato, tramite le opere, le somme dovute sulla base dei servizi complessivi coperti dalle polizze stesse, ai fini di quiescenza.
Le opere universitarie, sotto la data di cui al comma precedente, devono estinguere, altresi', ogni altro rapporto istituito ai fini previdenziali e dell' indennita' di anzianita', corrispondendo agli aventi diritto le somme maturate sino a tale data. Sono fatte salve solo le eventuali iscrizioni ai fini del trattamento di fine servizio presso l' ENPAS - Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali e l' INADEL - Istituto nazionale di assistenza per i dipendenti da enti locali.


Art. 8

In attesa dell' approvazione della legge prevista dall' art. 4, al fine di assicurare la continuita' dell' attivita' delle opere universitarie di Roma e di Cassino, nonche' delle universita' non statali esistenti nella Regione e' autorizzata la spesa per l' anno 1980 di L. 3.000.000.000, di cui almeno L. 100.000.000 per le universita' non statali, in termini di competenza e di cassa, che viene iscritta al capitolo n. 21332 che si istituisce nel bilancio regionale 1980 con la seguente denominazione: << Attivita' delle opere universitarie di Roma e Cassino >> previo prelevamento della somma di L. 3.000.000.000 dal capitolo n. 21997 dello stesso bilancio 1980 in termini di competenza e di pari somma dal capitolo n. 28021 in termini di cassa. L' esercizio finanziario delle opere universitarie per l' anno 1979/ 1980 e' protratto fino al 31 dicembre 1980.


Art. 9

Per le iniziative di particolare urgenza connesse all' esigenza primaria di assicurare l' espansione dell' assistenza abitativa degli studenti fuori sede della universita' di Roma, la Regione si impegna alla spesa di un miliardo di lire aggiuntive rispetto al finanziamento previsto dalla variazione del bilancio dello Stato a seguito del trasferimento di competenze e l' istituzione di un apposito capitolo nel bilancio preventivo dell' anno 1980.


Art. 10

Il disposto del DPR 6 aprile 1977, n. 217, relativo al conferimento all' avvocatura dello Stato della rappresentanza in giudizio delle opere universitarie resta in vigore fino a contraria norma legislativa. La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addi' 17 gennaio 1981 Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto l' 8 gennaio 1981.



TABELLA A DI CORRISPONDENZA TRA I LIVELLI REGIONALI E QUELLI DI ALTRI ENTI O AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE. ATTO ALLEGATO

Enti locali 1°; regioni 1°; Stato 1°; enti pubblici non previsto; ospedalieri 1°. Enti locali 2°; regioni 2°; Stato 2° - funzione ausiliaria ordinaria; enti pubblici (1°) - commesso; ospedalieri 2° - tutte le funzioni ausiliarie. Enti locali 3°; regioni 3°; Stato 2° - funzione operaia e 3°; enti pubblici (1°) - agente tecnico anche professionale, (2°) - operatore tecnico, infermiere generico; ospedalieri 2° - funzioni operaie, 3° - infermiere generico puericultrice, massaggiatore infermiere psichiatrico con anno di scuola. Enti locali 4°; regioni 4°; Stato 4°; enti pubblici (2°) - archivista dattilografo, operatore tecnico: tutte le altre qualifiche comprese le professionali; ospedalieri 3° - tutte le altre qualifiche e 4°. Enti locali 5°; regioni 5°; Stato 5° e 6°; enti pubblici (3°) - assistente, assistente tecnico anche professionale, assistente coordinatore, 2a qualifica professionale anche con coord.; ospedalieri 5° e 6°. Enti locali 6°; regioni 6°; Stato 7°; enti pubblici (4°) - collaboratore - collaboratori coordinatori; ospedalieri 7°. Enti locali 7°; regioni 7°; Stato 8°; enti pubblici (4°) - collaboratore tecnico anche professionale, collaboratore tecnico coordinatore, 1a qualifica professionale; ospedalieri 8ø - assistente, ispettore sanitario assistente tecnico e coadiutore tecnico biologo chimico - fisico ecc. psicologo non medico farm. coll. Enti locali 8°; regioni 8°; Stato primo dirigente; enti pubblici dirigente; ospedalieri 9° - 1° e 2° livello dirigenziale, aiuto e vice direttore sanitario, direttore di farmacia, direttore tecnico biologo, fisico - chimico. Enti locali 9°; regioni 8°; Stato dirigente superiore; enti pubblici dirigente superiore; ospedalieri 10° - direttore amministrativo, primario e direttore sanitario. Enti locali 9°; regioni 8°; Stato dirigente generale; enti pubblici dirigente generale; ospedalieri 10 - direttore amministrativo, primario e direttore sanitario.



TABELLA B DI CORRISPONDENZA TRA LIVELLI E CLASSI RISULTANTI DALLA APPLICAZIONE DEL DL 163 E LIVELLI E CLASSI DI INQUADRAMENTO REGIONALE AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL MATURATO ECONOMICO DI INQUADRAMENTO.

(Le cifre in caratteri romani ed arabi presenti accanto all' indicazione del livello regionale equiparato a quello statale indicano nell' ordine: livelli, classi e relativi aumenti biennali)


ATTO ALLEGATO

Classe Stato 0.
Livello Stato II ausiliari, regioni II. 2; //
Stato II operai, regioni III. 2; //
Stato III, regioni III. 2; //
Stato IV, regioni IV. 2; //
Stato VI, regioni V. 2; //
Stato VII, regioni VI. 3.2; //
Stato VIII, regioni VII. 3.;(4) //
Stato dirigente, regioni VIII. 3.
Classe Stato 1.
Livello Stato II ausiliari, regioni II. 3; //
Stato II operai, regioni III. 3; //
Stato III, regioni III. 3; //
Stato IV, regioni IV. 3; //
Stato VI, regioni V. 3; //
Stato VII, regioni VI. 4.1.
Classe Stato 2.
Livello Stato II ausiliari, regioni II. 3; //
Stato II operai, regioni III. 3; //
Stato III, regioni III. 3; //
Stato IV, regioni IV. 3; //
Stato VI, regioni V. 3.2; //
Stato VII, regioni VI. 4.5.
Classe Stato 3.
Livello Stato II ausiliari, regioni II. 3.2; //
Stato II operai, regioni III. 4; //
Stato III, regioni III. 4; //
Stato IV, regioni IV. 3.2; //
Stato VI, regioni V. 4.1; //
Stato VIII, regioni VI. 5.3.
Classe Stato 4.
Livello Stato II ausiliari, regioni II. 4; //
Stato II operai, regioni III. 4.1; //
Stato III, regioni III. 4.1; //
Stato IV, regioni IV. 4; //
Stato VI, regioni V. 4.2; //
Stato VII, regioni VI. 5.5.
Classe Stato 5.
Livello Stato II ausiliari, regioni II. 4.2; //
Stato IV, regioni IV. 4.2; //
Stato VI, regioni V. 5.1; //
Stato VII, regioni VI. 5.8.
Classe Stato 6.
Livello Stato II ausiliari, regioni II. 5; //
Stato IV, regioni IV. 5.1; //
Stato VI, regioni V. 5.3; //
Stato VII, regioni VI. 5.10.
Classe Stato 7.
Livello Stato II ausiliari, regioni II. 5.2; //
Stato IV, regioni IV. 5.3; //
Stato VI, regioni V. 5.6.
Classe Stato 8.0.
Livello Stato II ausiliari, regioni II. 5.4; //
Stato IV, regioni IV. 5.5; //
Stato VI, regioni V. 5.8.
Classe Stato 8.1.
Livello Stato II ausiliari, regioni II. 5.5; //
Stato IV, regioni IV. 5.6.
Classe Stato 8.2.
Livello Stato IV, regioni IV. 5.6.
Classe Stato 8.3.
Livello Stato IV, regioni IV. 5.6.]



Note:

(1)Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 19 gennaio 1981, n. 1 S.O. n. 2

(2) Legge abrogata dal numero 13) dell'allegato L alla legge regionale 20 giugno 2017, n. 6

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.