Contributi per la formazione e lo sviluppo delle forme di associazionismo nel commercio al dettaglio.

Numero della legge: 44
Data: 2 giugno 1980
Numero BUR: 17
Data BUR: 20/06/1980

L.R. 02 Giugno 1980, n. 44
Contributi per la formazione e lo sviluppo delle forme di associazionismo nel commercio al dettaglio.


Art. 1
(Finalità)

Allo scopo di favorire la ristrutturazione dell' apparato commerciale, giusta i principi sanciti dalla legge 11 giugno 1971, n. 426, ed agevolare una piu' razionale evoluzione del settore distributivo del Lazio, anche attraverso forme di associazionismo economico tra gli esercenti il commercio al dettaglio, la Regione concede contributi in conto capitale.


Art. 2
(Beneficiari)

Possono accedere ai contributi di cui all' articolo precedente:
a) le organizzazioni a base associativa costituite per l' acquisto in comune di merci da vendere, cui partecipino almeno venti imprese commerciali al dettaglio in sede fissa o ambulante, delle quali almeno i due terzi siano piccole imprese. Gli ambulanti debbono essere titolari di autorizzazioni rilasciate da un comune della Regione Lazio;
b) qualsiasi associazione tra i piccoli esercenti il commercio al dettaglio, costituita per la gestione di un punto di vendita al dettaglio in sede fissa. Gli esercenti associati debbono ciascuno provvedere entro un anno dall' apertura del nuovo punto di vendita alla cessazione dell' attivita' del proprio punto di vendita ubicato nello stesso comune in cui ha sede il nuovo punto di vendita, con rinuncia entro lo stesso termine alla autorizzazione posseduta;
c) i consorzi fra le organizzazioni di cui sopra costituite per le medesime finalita'.
Ai fini della presente legge sono considerate piccole imprese commerciali quelle che occupano non piu' di 5 dipendenti, oltre al titolare, ai familiari coadiutori ed agli apprendisti. Gli esercenti il commercio al dettaglio debbono essere in possesso dell' autorizzazione per l' esercizio della loro attivita' ed essere iscritti nel registro delle ditte di cui al RD 20 settembre 1934, n. 2011.


Art. 3
(Societa' di locazione)


Un contributo a fondo perduto, per le iniziative di cui al successivo articolo 5, puo' essere concesso alle societa' di locazione che, con la partecipazione della Finanziaria Laziale di Sviluppo, realizzino operazioni di locazione finanziaria. Il contributo viene concesso alle societa' di locazione in unica soluzione al momento della registrazione del contratto di locazione finanziaria, previo l' espletamento delle procedure fissate dalla presente legge.
Le societa' di locazione dovranno ridurre i canoni a carico del conduttore in misura equivalente al contributo loro accordato.


Art. 4
(Priorità)

Ai contributi di cui alla presente legge sono ammesse con preferenza quelle iniziative che, congiuntamente o alternativamente:
a) riguardino il commercio dei beni di largo e generale consumo di cui all' articolo 2 del decreto ministeriale 30 agosto 1971;
b) comportino l' apertura di nuovi punti di vendita in zone carenti di punti di vendita sulla base dei piani comunali di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita o di altri deliberati del consiglio comunale;
c) comportino la chiusura di punti di vendita in zone definite sature dai piani comunali di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita o da altri deliberati del consiglio comunale;
d) presentino, sotto il profilo urbanistico, le migliori soluzioni, avuto riguardo alle aree di servizio per il rifornimento delle merci e per la sosta degli autoveicoli della clientela, agli spazi e dai locali destinati ai servizi interni aziendali.
In armonia con le disposizioni di cui all' articolo 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118, riguardante l' abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici od aperti al pubblico e del relativo regolamento di esecuzione, sono, in ogni caso, ammesse a contributo, tra le iniziative di cui alla lettera b) del precedente primo comma, le spese sostenute per la predisposizione di manufatti idonei a consentire l' accesso all' esercizio commerciale delle categorie di cittadini svantaggiate. (2)


Art. 5
(Misura del contributo)

Il contributo e' concesso nella misura massima del 30 per cento, e comunque non superiore a L. 40.000.000, della spesa complessiva sostenuta per l' acquisto dei macchinari ed attrezzature inerenti all' attivita' commerciale, ivi compresi i mezzi di trasporto delle merci, l' acquisto, l' ampliamento e la ristrutturazione dei beni immobili destinato all' espletamento di tutti i servizi connessi all' attivita' commerciale.
Il contributo suddetto non e' cumulabile con quelli previsti dall' articolo 10 della legge 2 maggio 1976, n. 183, concedibili dalla Cassa per il Mezzogiorno nei territori di competenza che interessino la Regione Lazio.
I richiedenti sono tenuti a comunicare alla Regione le eventuali istanze presentate o le erogazioni conseguite ai sensi della richiamata legge n. 183.


Art. 6
(Domande di contributo)

Le domande per ottenere i contributi previsti dalla presente legge vanno consegnate, entro il 31 marzo di ogni anno, al sindaco del comune ove si realizzano le iniziative che ne rilascia ricevuta.
Copia della domanda va, a cura del richiedente, inviata all' Assessorato industria, commercio e artigianato della Regione Lazio.
Per le iniziative attivate nel corso degli anni 1978- 79, per le quali non sia stata presentata domanda ai sensi della legge regionale n. 20 del 30 marzo 1974, le richieste del contributo dovranno essere presentate entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.


Art. 7
(Procedure)

I sindaci dei comuni trasmettono entro sessanta giorni all' Assessorato all' artigianato, industria e commercio della Regione le domande di contributo prodotte in termini, la documentazione allegata, il parere del comune sull' iniziativa nonche' la relazione concernente l' accertamento da parte del comune stesso dell' avvenuta realizzazione delle iniziative secondo principi di economicita'. il termine di cui al precedente comma e' elevato a novanta giorni qualora, a giudizio del comune, i richiedenti siano ammessi ad integrare la documentazione eventualmente mancante o carente all' atto della presentazione della domanda.
Il parere del comune deve fare particolare riferimento alla rispondenza delle iniziative con le finalita' di razionalizzazione dell' apparato distributivo previste dalla legge 11 giugno 1971, n. 426, con le previsioni degli strumenti urbanistici e con i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria ed igienico - sanitaria.
La Regione procede direttamente a tutti gli adempimenti ed atti di competenza del comune ai sensi del presente articolo qualora le amministrazioni comunali non vi abbiano provveduto entro il 31 luglio. (3)


Art. 8
(Liquidazione)

La Giunta regionale, valutate le priorita' di cui al precedente articolo 4, su proposta dell' Assessore regionale all' artigiano, industria e commercio, sentita la competente Commissione consiliare permanente, determina i contributi e liquida i relativi importi.(4)


Art. 9
(Rimborso ai comuni)

I comuni riceveranno dalla Regione, a titolo di rimborso delle spese sostenute per gli adempimenti previsti dal precedente articolo 7, il 2 per cento dei contributi concessi, relativamente alle iniziative realizzate nel territorio di rispettiva competenza. (5)


Art. 10
(Disposizioni finali)

I beneficiari che alienassero i beni acquistati con il concorso del contributo regionale saranno tenuti alla restituzione della quota parte del contributo ricevuto, qualora l' alienazione venga fatta prima dei cinque anni dalla concessione del contributo stesso.
I beneficiari che non realizzassero nell' ambito di un biennio le iniziative ammesse a contributo ai sensi dell' articolo 8 della presente legge, sono considerati rinunciatari e le relative domande decadute.


Art. 11
(Norme finanziarie)

Per le finalita' previste dalla presente legge e' autorizzata, per l' anno finanziario 1980, la spesa di L. 400 milioni. La relativa copertura finanziaria e' costituita, ai sensi dell' articolo 20 - quarto e quinto comma - della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, da una quota parte dello stanziamento non utilizzato del capitolo n. 204550 (fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi) del bilancio di previsione regionale per l' anno finanziario 1979.


Art. 12

La spesa di L. 400 milioni, autorizzata dal precedente articolo 11, viene iscritta in termini di competenza, sul capitolo n. 04211 che si istituisce nel bilancio di previsione della Regione Lazio per l' anno finanziario 1980 (codice progetto 0600 - titolo II - sezione X - categoria 3) con la seguente denominazione: << Contributi per la formazione e lo sviluppo delle forme di associazionismo nel commercio al dettaglio >>.



Note:

(1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 20 giugno 1980, n. 17

(2) Comma aggiunto dall'articolo 1 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 44

(3) Articolo sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 44

(4) Articolo sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 44

(5) Articolo sostituito dall'articolo 4 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 44

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.