Concessione di una sovvenzione straordinaria al comune di Pomezia per lo sviluppo delle attivita' economiche locali che versano in stato di crisi.

Numero della legge: 39
Data: 27 giugno 1988
Numero BUR: 20
Data BUR: 20/07/1988

L.R. 27 Giugno 1988, n. 39
Concessione di una sovvenzione straordinaria al comune di Pomezia per lo sviluppo delle attivita' economiche locali che versano in stato di crisi.

(Pubblicata nel B.U. 20 luglio 1988, n. 20)


Art. 1

All' amministrazione comunale di Pomezia viene concesso un contributo straordinario di L. 58.000.000 per sopperire alle spese da essa sostenute o da sostenere per lo sviluppo delle locali attivita' economiche che versano in stato di crisi.


Art. 2

Per l' attuazione della presente legge nell' anno 1977 e' autorizzata la spesa di lire 58 milioni. La spesa di cui all' articolo precedente e' iscritta in conto competenza ed in conto cassa al capitolo n. 11443 che si istituisce nel bilancio di previsione per l' anno finanziario 1977 con la seguente denominazione: << Contributi al comune di Pomezia per lo sviluppo delle attivita' economiche locali che versano in stato di crisi >>.
All' onere di lire 58 milioni derivante dalla suddetta autorizzazione di spesa si fa fronte mediante riduzione dello stanziamento di competenza e di cassa iscritto al capitolo n. 11442.


Art. 3

Nel progetto << Sicurezza sociale - assistenza ai lavoratori >> codice 1904 del bilancio pluriennale 1977 - 1981, per l' anno 1977 (funzioni normali ordinarie) sono apportate le variazioni conseguenti all' applicazione del precedente articolo.
La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlaa e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
Data a Roma, addi' 27 giugno 1988
Promulgata in relazione alla sentenza n. 562 dell' 11- 19 maggio 1988 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimita' costituzionale promossa dal Governo ai sensi del quarto comma dell' art. 127 della Costituzione.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.