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[ Art. 1
I progetti presentati dalle cooperative di cui all' articolo 2, lettera a) e quelli presentati dai soggetti di cui allo stesso articolo 2, lettera b) della legge regionale n. 23 del 5 giugno 1978, dopo l' istruttoria dei settori decentrati dell' agricoltura, competenti per territorio, sono approvati con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare dell' agricoltura.(3) Il responsabile del settore decentrato dell' agricoltura, attualmente identificato nel capo dell' ispettorato provinciale dell'agricoltura, e' autorizzato, dopo l' avvenuta approvazione del piano di sviluppo aziendale da parte della Giunta regionale, a rilasciare i provvedimenti di concessione del contributo in conto capitale e i nulla osta ai soggetti beneficiari indicati nell' articolo 1, lettera a) e lettera b) della legge regionale n. 23 del 5 giugno 1978. (4)
Art. 2
La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell' art. 31 dello statutoregionale ed entra in vigore il giorno stesso della suapubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. ] Note: (1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 30 maggio 1979, n. 15
(2) Legge abrogata dal numero 3) dell'allegato G alla legge regionale 20 giugno 2017, n. 6
(3) Comma sostituito dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 20 maggio 1980, n.38. (4) Comma sostituito dall'art. 2, primo comma, della legge regionale 20 maggio 1980, n.38.
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