Proroga dei termini previsti dal secondo comma dell'art. 8 della legge regionale 3 gennaio 1986, n. 1 concernente: "Regime urbanistico dei terreni di uso civico e relative norme transitorie".

Numero della legge: 22
Data: 25 febbraio 1992
Numero BUR: 7
Data BUR: 10/03/1992

L.R. 25 Febbraio 1992, n. 22 (1)
Proroga dei termini previsti dal secondo comma dell'art. 8 della legge regionale 3 gennaio 1986, n. 1 concernente: "Regime urbanistico dei terreni di uso civico e relative norme transitorie".


Art. 1
1. Sono riaperti i termini di cui al secondo comma dell'art. 8 della legge regionale 3 gennaio 1986, n. 1 (2).


Art. 2

1. La scadenza per la presentazione delle richieste di alienazione o di concessione del diritto di superficie, di cui all'art. 32, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 così come integrato dall'art. 2 della legge 13 marzo 1988, n. 68, è prorogata al 31 dicembre 1992.


Note:

(1) Pubblicata sul BUR 10 marzo 1992, n. 7.
Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 29 agosto 1992, n. 33 (S.S. n. 3).

(2) Si ritiene che l'articolo 8 citato debba ritenersi superato e assorbito per effetto della sua sostituzione effettuata con l'art. 1 della legge regionale 17 dicembre 1996, n. 57.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.