L.R. 25 Febbraio 1992, n. 22 (1) |
Proroga dei termini previsti dal secondo comma dell'art. 8 della legge regionale 3 gennaio 1986, n. 1 concernente: "Regime urbanistico dei terreni di uso civico e relative norme transitorie".
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Art. 1 1. Sono riaperti i termini di cui al secondo comma dell'art. 8 della legge regionale 3 gennaio 1986, n. 1 (2). Art. 2 1. La scadenza per la presentazione delle richieste di alienazione o di concessione del diritto di superficie, di cui all'art. 32, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 così come integrato dall'art. 2 della legge 13 marzo 1988, n. 68, è prorogata al 31 dicembre 1992. Note: (1) Pubblicata sul BUR 10 marzo 1992, n. 7. Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 29 agosto 1992, n. 33 (S.S. n. 3). (2) Si ritiene che l'articolo 8 citato debba ritenersi superato e assorbito per effetto della sua sostituzione effettuata con l'art. 1 della legge regionale 17 dicembre 1996, n. 57. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |