| L.R. 29 Gennaio 1991, n. 6 |
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Intervento della Regione per la realizzazione del progetto del parco fluviale sul Tevere nella valle Tiberina. (1)
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Art. 1 1. Al fine di favorire la realizzazione del progetto del parco fluviale sul Tevere nel comune di Monterotondo la Regione interviene con uno stanziamento pluriennale di lire 1.000 milioni. Art. 2 1. Il contributo deve essere richiesto dal comune di Monterotondo allegando alla richiesta la delibera con la quale si approva il progetto di massima del parco territoriale attrezzato da realizzare e nella quale siano indicate le spese che si prevede di sostenere per il compimento dell'opera ed il loro reperimento. Art. 3 1. Entro novanta giorni dalla richiesta di contributo, il comune di Monterotondo dovrà allegare alla domanda il progetto esecutivo ed i relativi capitolati delle opere da realizzarsi con l'indicazione degli adeguamenti tecnici, tecnologici ed organizzativi conseguenti alla diversa funzione, localizzazione e realizzazione temporale delle opere stesse nel territorio. Art. 4 1. Il Presidente della Giunta regionale, in base alla domanda di cui al precedente articolo 2, concede al comune di Monterotondo, nella misura dell'80 per cento, il finanziamento ed assume i relativi impegni nei limiti dello stanziamento previsto nell'apposito capitolo di spesa del bilancio di previsione. 2. L'erogazione del rimanente 20 per cento del finanziamento regionale avverrà previa documentazione da parte del comune di Monterotondo di apposito atto deliberativo esecutivo che approva la regolare esecuzione delle opere. Art. 5 1. Per le finalità della presente legge viene istituto nel bilancio dell'anno 1991 il nuovo capitolo n. 21502 denominato: "Contributo al comune di Monterotondo per la realizzazione del progetto del parco fluviale sul Tevere" con lo stanziamento di competenza e di cassa di lire 1.000 milioni. 2. Al predetto onere si fa fronte: a) quanto alla competenza, mediante analoga riduzione del fondo di riserva per spese obbligatorie capitolo n. 31001 del bilancio 1991; b) quanto alla cassa, mediante analoga riduzione del fondo di riserva iscritto al capitolo n. 31021 del medesimo bilancio. Note: (1) Pubblicata sul BUR 9 febbraio 1991, n. 4 Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 5 ottobre 1991, n. 40 (S.S. n. 3) |
| Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |