L.R. 29 Dicembre 1988, n. 89 |
Modificazioni dei numeri 16 e 17 della tariffa allegata alla legge regionale 2 maggio 1980, n. 30 (disciplina delle tasse sulle concessioni regionali).
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(Pubblicato nel B.U. 30 dicembre 1988, n. 36, S.O. n. 3) Art. 1 1. Il n. 16 della tariffa allegata alla legge regionale 2 maggio 1980, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni, e' costi' sostituito: << Concessione di costituzione di: a) azienda faunistico - venatoria, per ogni ettaro Tassa di rilascio 1.728 Tassa annuale 1.728 2) centro privato di produzione di selvaggina. Decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, articolo 1, lettera o). Legge 27 dicembre 1977, n. 968, articolo 6, lettera d) e articolo 36. Legge regionale 14 settembre 1982, n. 40 Tassa di rilascio 288.000 Tassa annuale 288.000 Nota: Per le aziende faunistico - venatorie per ogni L. 100 di tassa e' dovuta una soprattassa di L. 100, che dovra' essere versata contestualmente alla tassa. Le tasse debbono essere corrisposte entro il 31 gennaio dell' anno cui si riferiscono. La concessione ed il rinnovo sono disciplinati dalla legge 27 dicembre 1977, n. 968 e dalle leggi regionali in materia. Le tasse di concessione previste per le aziende faunistico - venatorie sono ridotte alla misura di un ottavo per i territori montani o per quelli classificati tali ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991 e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 2 1. In applicazione della sentenza n. 271 del 16 dicembre 1986 della Corte costituzionale, le tasse di rilascio ed annuali per le riserve di caccia di cui alla voce 9, n. 1), della tariffa allegata alla legge regionale 4 febbraio 1975, n. 19, cosi' come modificata dall' articolo 4 della legge regionale 28 settembre 1979, n. 79, sono determinate in L. 600 per ettaro. 2. Il suddetto importo e' ridotto alla misura di un ottavo per i territori montani. 3. Oltre alla tassa sopraindicata, e' dovuta una soprattassa di L. 100 per ogni L. 100 di tassa. Art. 3 1. Le modificazioni apportate dall' articolo 1 della presente legge hanno effetto dal 25 dicembre 1986, per intervenuta dichiarazione di illegittimita' costituzionale del n. 16 della tariffa allegata alla legge regionale 2 maggio 1980, n. 30, nella parte in cui si determina in L. 8.000 per ettaro la tassa per il rilascio e la tassa annuale di concessione per le riserve di caccia, con sentenza n. 271 del 16 dicembre 1986. 2. L' articolo 17 della legge regionale 14 settembre 1982, n. 40, e' abrogato con effetto dalla stessa data di cui al precedente primo comma. Art. 4 1. Non sono applicabili le sanzioni previste dall' ultimo comma dell' articolo 6 della legge regionale 2 maggio 1980, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni, nei confronti dei concessionari di aziende faunistico - venatorie qualora il versamento delle tasse previste dall' articolo 1, relativo agli anni 1987 e 1988, sia effettuato nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Art. 5 1. Il n. 17, sub 2), della tariffa allegata alla legge regionale 2 maggio, 1980, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituito dal seguente: << 2) permesso per la cattura di volatili con reti a norma dell' articolo 18, secondo e quarto comma, della legge 27 dicembre 1977, n. 968. Decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, articolo 1, lettera o). Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, articolo 99, Legge 27 dicembre 1977, n. 968, articolo 24. Legge regionale 28 settembre 1979, n. 79 Tassa di rilascio 288.000 Tassa annuale 288.000 >>. Art. 6 1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 127 della Costituzione e dell' articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |