Interpretazione autentica e modifiche della legge regionale 22 giugno 1999 , n.9 (Legge sulla montagna) e successive modifiche. abrogazione dell’articolo 33 della legge regionale 3 gennaio 2000, n.1 (Adeguamento della legge regionale 22 giugno 1999, n. 9, concernente: "Legge sulla montagna", alle modifiche apportate alla legge 8 giugno 1990, n. 142 e disposizioni transitorie) e dell’articolo 2 della legge regionale 13 aprile 2000, n. 21 concernente modifiche alla l.r. 9/1999 come successivamente modificate.(1)

Numero della legge: 4
Data: 12 gennaio 2001
Numero BUR: 2
Data BUR: 20/01/2001

L.R. 12 Gennaio 2001, n. 4
Interpretazione autentica e modifiche della legge regionale 22 giugno 1999 , n.9 (Legge sulla montagna) e successive modifiche. abrogazione dell’articolo 33 della legge regionale 3 gennaio 2000, n.1 (Adeguamento della legge regionale 22 giugno 1999, n. 9, concernente: "Legge sulla montagna", alle modifiche apportate alla legge 8 giugno 1990, n. 142 e disposizioni transitorie) e dell’articolo 2 della legge regionale 13 aprile 2000, n. 21 concernente modifiche alla l.r. 9/1999 come successivamente modificate.(1)


SOMMARIO


Art. 1 - Interpretazione autentica dell’articolo 2 e dell’articolo 62 della l.r. 9/1999

Art. 2 - Modifiche all’articolo 2 della l.r. 9/1999

Art. 3 - Modifiche all’articolo 16 della l.r. 9/1999   ABROGATO

Art. 4 - Modifiche all’articolo 20 della l.r. 9/1999   ABROGATO

Art. 5 -Modifiche all’articolo 62 della l.r. 9/1999

Art. 6 -Inserimento dell’articolo 62 bis l.r. 9/1999

Art. 7 -Abrogazione degli articoli 11 e 12 della l.r. 9/1999

Art. 8 -Abrogazione dell’articolo 33 della legge 3 gennaio 2000, n. 1 e dell’articolo 2 della legge regionale 13 aprile 2000, n. 21

Art. 9 -Dichiarazione di urgenza




Art. 1
(Interpretazione autentica dell’articolo 2 e dell’articolo 62 della l.r. 9/1999)

1. L’articolo 2 della legge regionale 22 giugno 1999, n. 9 e successive modifiche, deve essere interpretato nel senso che la disciplina ivi prevista si applica per la costituzione di comunità montane nuove rispetto a quelle costituite dall’articolo 3 della stessa l.r. 9/1999 tra i comuni ricadenti nelle zone omogenee di cui all’allegato A.

2. All’articolo 62 della l.r.9/1999 le parole:
omissisdevono essere interpretate nel senso di comunità montane costituite dall’articolo 3 della stessa l.r. 9/1999 tra i comuni ricadenti nelle zone omogenee di cui all’allegato A.



Art. 2
(Modifiche all’articolo 2 della l.r. 9/1999)

1. All’articolo 2 della l.r. 9/1999 dopo il comma 4 è inserito il seguente:
Omissis.



Art. 3
(Modifiche all’articolo 16 della l.r. 9/1999)

(2)




Art. 4
(Modifiche all’articolo 20 della l.r. 9/1999)

(3)



Art. 5
(Modifiche all’articolo 62 della l.r. 9/1999)

1. All’articolo 62 della l.r. 9/1999 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole:
Omissis sono sostituite dalle seguenti: omissis;
b) al comma 1, le parole:
Omissis sono sostituite dalle seguenti: omissis;
c) il comma 4 é sostituito dal seguente:
omissis.


Art. 6
(Inserimento dell’articolo 62 bis l.r. 9/1999)

1. Dopo l’articolo 62 della l.r. 9/1999 é inserito il seguente:
omissis.



Art. 7
(Abrogazione degli articoli 11 e 12 della l.r. 9/1999)

1. Gli articoli 11 e 12 della l.r. 9/1999 sono abrogati.



Art. 8
( Abrogazione dell’articolo 33 della legge 3 gennaio 2000, n. 1 e dell’articolo 2 della legge regionale 13 aprile 2000, n. 21 )

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:
a) l’articolo 33 della legge 3 gennaio 2000, n. 1
b) l’articolo 2 della legge regionale 13 aprile 2000, n. 21.


Art. 9
(Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione e dell’articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.



Note:

(1) Legge pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Lazio 20 gennaio 2001, n. 2

(2) Articolo abrogato dall'articolo 9, comma 1, lettera c) della legge regionale 2 dicembre 2008, n. 20

(3) Articolo abrogato dall'articolo 9, comma 1, lettera c) della legge regionale 2 dicembre 2008, n. 20

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.