| L.R. 21 Gennaio 1976, n. 4 |
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Proroga della legge regionale del 21 luglio 1974, n. 30, riguardante: "Disciplina di salvaguardia per l'esecuzione di costruzioni ed opere lungo le coste marine e le rive dei laghi nonchč in alcuni territori della Regione" (1) (2) |
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[ Art. 1 Le disposizioni contenute nella legge regionale 2 luglio 1974, n. 30 sono prorogate al 31 ottobre 1976. Art. 2 Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale predisporrā il mosaico degli strumenti urbanistici adottati e approvati, riguardanti gli enti locali i cui territori siano interessati dalla legge 2 luglio 1974, n. 30 nonchč i rilievi e le ricerche utili a definire lo stato di fatto relativo agli stessi territori. Art. 3 Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione approverā il piano territoriale di coordinamento regionale di cui all'art. 2 della legge 2 luglio 1974, n. 30. Comunque, entro lo stesso periodo, al fine di garantire la tutela dei valori paesaggistici, ambientali, archeologici e monumentali e l'uso pubblico delle aree di particolare interesse naturalistico la Regione, di concerto con gli enti locali interessati, formulerā direttive per la definizione dell'assetto urbanistico dei loro territori. Art. 4
(2) Legge abrogata dal numero 3) dell'allegato D alla legge regionale 20 giugno 2017, n. 6 |
| Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |