Proroga della legge regionale del 21 luglio 1974, n. 30, riguardante: "Disciplina di salvaguardia per l'esecuzione di costruzioni ed opere lungo le coste marine e le rive dei laghi nonchč in alcuni territori della Regione" (1) (2)

Numero della legge: 4
Data: 21 gennaio 1976
Numero BUR: 4
Data BUR: 10/02/1976

L.R. 21 Gennaio 1976, n. 4

Proroga della legge regionale del 21 luglio 1974, n. 30, riguardante: "Disciplina di salvaguardia per l'esecuzione di costruzioni ed opere lungo le coste marine e le rive dei laghi nonchč in alcuni territori della Regione" (1) (2)


[ Art. 1

Le disposizioni contenute nella legge regionale 2 luglio 1974, n. 30 sono prorogate al 31 ottobre 1976.


Art. 2

Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale predisporrā il mosaico degli strumenti urbanistici adottati e approvati, riguardanti gli enti locali i cui territori siano interessati dalla legge 2 luglio 1974, n. 30 nonchč i rilievi e le ricerche utili a definire lo stato di fatto relativo agli stessi territori.


Art. 3

Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione approverā il piano territoriale di coordinamento regionale di cui all'art. 2 della legge 2 luglio 1974, n. 30.
Comunque, entro lo stesso periodo, al fine di garantire la tutela dei valori paesaggistici, ambientali, archeologici e monumentali e l'uso pubblico delle aree di particolare interesse naturalistico la Regione, di concerto con gli enti locali interessati, formulerā direttive per la definizione dell'assetto urbanistico dei loro territori.


Art. 4


La presente legge č urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.]



Note :

(1) Pubblicata sul BUR 10 febbraio 1976, n. 4

(2) Legge abrogata dal numero 3) dell'allegato D alla legge regionale 20 giugno 2017, n. 6



Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.