| L.R. 18 Gennaio 1993, n. 1 |
|
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1993. (1)
|
|
Art. 1 1. La Giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge e comunque non oltre il 28 febbraio 1993, il bilancio per l'anno finanziario 1993, secondo gli stati di previsione e le eventuali note di variazioni contenuti nella relativa proposta di legge all'esame del Consiglio regionale. Per la predetta gestione sono applicabili le disposizioni contenute negli artt. 4, 5 e 8 della legge regionale 3 giugno 1992, n. 36 e nell'art. 5 della legge regionale 3 giugno 1992, n. 37. 2. La predetta autorizzazione è estesa anche al bilancio del Consiglio regionale nei limiti dei dodicesimi degli stanziamenti previsti nei medesimi disegni di legge per i capitoli di cui all'art. 2 della legge 6 dicembre 1973, n. 853. Art. 2 1. E' autorizzato per gli enti, aziende ed organismi sottoposti a controllo e vigilanza della Regione l'esercizio provvisorio. 2. Gli enti, aziende ed organismi per i quali l'approvazione del bilancio di previsione dell'anno finanziario 1993 è contenuta nella proposta di legge concernente il bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 1993 sono autorizzati a gestire in via provvisoria il bilancio medesimo secondo le modalità previste dall'art. 10, comma 2, della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15. 3. Gli altri enti, aziende ed organismi sottoposti a controllo e vigilanza della Regione sono autorizzati a gestire l'esercizio provvisorio nei limiti di un dodicesimo degli stanziamenti previsti nel bilancio del precedente esercizio 1992. Art. 3 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. Note: (1) Pubblicata sul BUR 30 gennaio 1993, n. 3. Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 2 ottobre 1993, n. 39 (S.S. n. 3). |
| Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |