Interventi della Regione Lazio per la tutela della maternità alle coltivatrici dirette e alle lavoratrici artigiane. (1)

Numero della legge: 67
Data: 12 giugno 1975
Numero BUR: 18
Data BUR: 30/06/1975

L.R. 12 Giugno 1975, n. 67
Interventi della Regione Lazio per la tutela della maternità alle coltivatrici dirette e alle lavoratrici artigiane. (1)


Art. 1


Al fine di promuovere un intervento pubblico teso ad assicurare una parificazione delle prestazioni assistenziali a tutti i cittadini ed una adeguata tutela della maternità, la Regione istituisce a partire dal 1° luglio 1975 un fondo regionale a favore dei comuni per contributi alle coltivatrici dirette ed alle lavoratrici artigiane titolari d'azienda e quali unità attive iscritte alle casse mutue comunali di coltivatori diretti e degli artigiani in caso di parto o di aborto spontaneo o terapeutico.


Art. 2


Hanno diritto al contributo regionale le coltivatrice dirette di cui alla legge 22 novembre 1954, n. 1336 (rectius: 1136) e le lavoratrici artigiane di cui alla legge 29 dicembre 1956, n. 1533 o che, ancora non iscritte alle casse mutue di malattia per il coltivatori diretti e per gli artigiani, siano in grado di dimostrare, con idonea documentazione, il loro diritto a godere dei benefici della presente legge.
Sono escluse dai benefici della presente legge le coltivatrici dirette che essendo al tempo stesso mezzadre, colone, salariate o braccianti, risultino iscritte negli elenchi anagrafici dei lavoratori dell'agricoltura e godono perciò, ad altro titolo, l'assistenza per maternità.


Art. 3 (2)


Alle coltivatrici dirette ed alle lavoratrici artigiane di cui all'art. 2 è corrisposta - per i due mesi prima della presunta data del parto e per i tre mesi successivi la data effettiva del parto - una indennità giornaliera fino a raggiungere l'80% della media regionale del salario previsto dai contratti collettivi di lavoro per i salariati fissi.
In caso di aborto, al 4° mese di gravidanza, viene erogata alla partoriente per i tre mesi successivi al parto una analoga indennità.


Art. 4


L'indennità di cui all'articolo precedente è corrisposta in una unica soluzione, dal comune di residenza dell'avente diritto, a seguito dell'apposita domanda in carta libera da presentare, tramite le casse mutue competenti, dall'inizio del periodo di cui al primo comma dell'art. 3 e non oltre 60 giorni dall'avvenuto parto o aborto, al sindaco del comune a cura dell'interessata o delle casse mutue comunali o degli enti di patronato.
Alla domanda dovrà essere allegato il certificato medico attestante la data presunta del parto o, in caso d'aborto un certificato medico attestante il mese di gravidanza all'atto dell'aborto. Successivamente, in caso di parto, dovrà essere presentato il certificato di nascita.
Il comune provvede d'ufficio all'accertamento dei requisiti di cui agli artt. 1 e 2 per la corresponsione dell'indennità.


Art. 5


In conformità agli scopi di cui all'art. 1 della presente legge sono previste almeno tre consulenze ostetriche gratuite nel corso del terzo, sesto e nono mese quale integrazione di quelle effettuate in regime mutualistico.
Tali consulenze sono finalizzate, all'igiene della gravidanza e alla prevenzione e di norma debbono essere effettuate presso strutture ambulatoriali territoriali gestite dagli enti locali o comunque presso ambulatori pubblici con i quali i comuni dovranno accordarsi.


Art. 6


Le somme erogate ai sensi della presente legge sono rimborsate ai comuni della Regione, che vi provvede con delibera di Giunta, al termine di ogni semestre.
A tal fine, i comuni inviano alla Giunta regionale entro trenta giorni, gli elenchi delle lavoratrici madri che hanno ri-
cevuto l'indennità integrativa, il rendiconto dei pagamenti effettuati, nonchè gli elenchi delle visite di cui all'articolo precedente effettuate dalle stesse.
Le somme rimborsate ogni sei mesi ai comuni saranno aumentate del 5% per spese di funzionamento e svolgimento del servizio.


Art. 7


Le disposizioni previste dalla presente legge si applicano anche agli aventi verificatisi a decorrere dal nono mese precedente l'entrata in vigore della presente legge ed avranno applicazione fino a quando, con legge statale, non sarà assicurato alle lavoratrici soggetti della presente legge un trattamento economico e sanitario pari o superiore a quello previsto dalla legge del 30 dicembre 1971, n. 1204 e della presente legge.


Art. 8


All'onere di L. 200 milioni per l'anno 1975, derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante la riduzione di pari importo del cap. 1963 (elenco n. 3 - partita n. 21) e con l'istituzione del cap. 1493 con la seguente denominazione: "Contributi per la tutela della maternità" e con lo stanziamento di L. 200 milioni.
Al maggior onere di L. 100 milioni previsto per l'anno 1976 si provvederà mediante utilizzazione delle disponibilità derivanti dalla cessazione degli oneri previsti dalla legge 23 settembre 1974, n. 64
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato su proposta dell'Assessore al bilancio, ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni.


Art. 9


Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1975 sono apportate le seguenti variazioni:
Parte spesa: a) variazioni in diminuzione
-cap. 1963 "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso"
punto 11: spese per interventi nel settore dell'informazione a mezzo TV via cavo L. 200 milioni;
punto 20: corsi di perfezionamento per vigili urbani L. 100 milioni;
b) variazioni in aumento
capitolo di nuova istituzione (sezione IV, cat. IV, rubrica n. 8) "Contributi ed interventi per la tutela della maternità" L. 300 milioni.



Note:

(1) Pubblicata sul Bur 30 giugno 1975, n.18.
Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 22 settembre 1975, n. 253.

(2) Con norma di interpretazione autentica l'articolo unico della legge regionale 25 febbraio 1984, n. 14, ha così disposto: "La previsione dell'art. 3 della legge regionale 12 giugno 1975, n. 67 secondo cui alle lavoratrici madri è corrisposta una indennità
giornaliera "fino a raggiungere l'80% della media regionale del salario previsto dai contratti collettivi di lavoro per i salariati fissi" è interpretata nel senso che la misura di tale indennità è compresa tra lo 0 percento e l'80 per cento della media regionale del salario agricolo ed è determinata dall'Amministrazione regionale in relazione alle disponibilità finanziarie del proprio bilancio".

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.