Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1998.(1)

Numero della legge: 4
Data: 20 gennaio 1998
Numero BUR: 3
Data BUR: 30/01/1998

L.R. 20 Gennaio 1998, n. 4
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1998.(1)


Art. 1


1. La Giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente fino a quando non sia approvato per legge e comunque non oltre il 31 marzo 1998 la gestione del bilancio per l'anno finanziario 1998, con le disposizioni e le modalità previste nelle proposte di legge finanziaria e di bilancio all'esame del Consiglio regionale secondo gli stati di previsione e le eventuali note di variazioni, nei limiti previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 10 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, salvo per i capitoli concernenti gli interventi cofinanziati dalla CEE per i quali la gestione non è soggetta a limiti di somme.


Art. 2


1. E' autorizzato per gli enti, aziende ed organismi sottoposti a controllo e vigilanza della Regione l'esercizio provvisorio.

2. Gli enti, aziende ed organismi per i quali l'approvazione del bilancio di previsione dell'anno finanziario 1998 è contenuta nella proposta di legge concernente il bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 1998 sono autorizzati a gestire in via provvisoria il bilancio medesimo secondo le modalità previste dall'art. 10, comma 2, della legge regionale n. 15/1977.

3. Gli altri enti, aziende ed organismi sottoposti a controllo e vigilanza della Regione sono autorizzati a gestire l'esercizio provvisorio nei limiti di un dodicesimo degli stanziamenti previsti nel bilancio del precedente esercizio 1997.


Art. 3


1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.



Note:

(1)
Pubblicata sul BUR 30 gennaio 1998, n. 3.
Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 1 agosto 1998, n. 30 (S.S. n. 3).










Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.