Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1977.(1)

Numero della legge: 1
Data: 10 gennaio 1977
Numero BUR: 2
Data BUR: 20/01/1977

L.R. 10 Gennaio 1977, n. 1
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1977.(1)


Art. 1
La Giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge e non oltre il 31 marzo 1977, il bilancio per l'anno finanziario 1977, secondo gli stati di previsione e con le disposizioni e modalità previste nel relativo disegno di legge all'esame del Consiglio regionale.


Art. 2

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 117 della Costituzione e dell'art. 31, sesto comma, dello Statuto regionale ed entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.



Note :

(1) Pubblicata sul BUR 20 gennaio 1977, n. 2.
Riprodotta sulla G.U della Repubblica 21 febbraio 1977, n. 48.









Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.