| L.R. 25 Gennaio 1975, n. 9 |
| Acconto sul trattamento economico spettante al personale dipendente dalle aziende esercenti autoservizi. (1) (2) |
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[ Art. 1 La Regione provvederà ad erogare ai dipendenti da aziende esercenti autoservizi di linea ai quali si applica il protocollo d'intesa che ha esteso a loro favore il trattamento economico e normativo degli autoferrotramvieri, un acconto pari a L. 668.500 annue sugli aumenti retributivi, comprensivo della tredicesima e quattordicesima mensilità, al netto degli oneri riflessi da parte dei datori di lavoro, per i periodi dal 10 luglio al 31 dicembre 1974 e dal 10 gennaio al 30 giugno 1975 (3). Art. 2
L'accordo di cui all'art. 1 sarà erogato alle imprese e sarà determinato in base all'effettivo servizio prestato da ciascun dipendente, a decorrere dal 1° luglio 1974 e fino al 30 giugno 1975, risultante da apposite dichiarazioni rese dalle imprese e dal controllo dei libri paga e matricola delle imprese medesime (4). L'Assessorato ai trasporti, effettuati gli accertamenti per i quali si potrà anche avvalere della consulenza delle organizzazioni sindacali più rappresentative in campo nazionale, provvederà, se del caso, alla rettifica delle dichiarazioni delle imprese. Le somme destinate ai lavoratori e maturate per l'anno 1974, saranno erogate alle imprese in unica soluzione. Le somma destinate ai lavoratori per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1975, saranno erogate alle imprese in trimestralità posticipate (4). Le imprese provvederanno alla riscossione ed al successivo pagamento degli acconti al personale dipendente e degli oneri riflessi aziendali agli enti interessati fornendo all'Assessorato ai trasporti la documentazione dimostrativa degli avvenuti pagamenti. Art. 3
Le somme corrisposte ai lavoratori a norma della presente legge assorbono il contributo straordinario di L. 22.000 mensili previsto dall'art. 1, punto a) della legge regionale 15 giugno 1974, n. 29 relativamente al periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1974. Lo stanziamento di cui all'art. 10 della citata legge n. 29/1974 viene, pertanto, ridotto di L. 245 milioni. Art. 4
Per l'attuazione delle provvidenze disposte dalla presente legge per l'anno finanziario 1974, pari a L. 727 milioni, si farà fronte mediante prelevamento di L. 245 milioni dal cap. 1543, nonchè di L. 482 milioni dal cap. 1963 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1974. Art. 5
E' istituito nel bilancio 1974 il cap. 1544 concernente "Acconto sul trattamento economico spettante al personale dipendente dalle aziende esercenti autoservizi". Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare con propri decreti, da emanarsi su proposta dell'Assessore al bilancio, le occorrenti variazioni al bilancio (5). Art. 6
Per l'anno finanziario 1975 la spesa di L. 727 milioni graverà sul corrispondente capitolo di bilancio (5). Art. 7
(2) Legge abrogata dal numero 21) dell'allegato E alla legge regionale 20 giugno 2017, n. 6 |
| Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |