| L.R. 12 Giugno 1975, n. 69 |
| Diminuzione da un settimo ad un nono del territorio provinciale riservabile (1) (2) |
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[ Art. 1 L'estensione complessiva delle bandite e delle riserve di caccia verrà ridotta, entro il prossimo triennio, ad un nono del territorio effettivamente utile alla caccia in ciascuna provincia, nel quadro delle norme di seguito specificate con le quali la Regione stabilisce le misure finanziarie e tecnico-organizzative atte ad assicurare la creazione di oasi e zone di rifugio della selvaggina. Ai fini della conseguente riduzione del territorio provinciale attualmente sottoposto al vincolo riservistico, i comitati provinciali della caccia nel corso delle prossime stagioni venatorie 1975/76, 1976/77 e 1977/78 hanno l'obbligo di segnalare al presidente del comitato ai termini dell'art. 83, lett. c) del vigente Testo Unico sulla caccia - esperiti mediante sopralluoghi, alla presenza delle parti interessate, i necessari accertamenti tecnici - le riserve e le bandite di caccia che rispondono agli scopi di interesse pubblico voluti dalla legge, indicandone l'effettivo rendimento. Le concessioni di bandite e di riserve di caccia risultate scarsamente efficienti sotto il profilo tecnico faunistico, saranno revocate e non rinnovate. Art. 2
Le concessioni revocate o non rinnovate, i cui territori presentino condizioni ambientali particolarmente idonee alla sosta ed all'incremento faunistico debbono, in tutto od in parte, essere trasformate in "oasi di protezione e rifugio" o in zone destinate alla protezione delle specie selvatiche rarefatte o, se ritenute più adatte, in "zone di ripopolamento e cattura". Art. 3
Per il conseguimento delle finalità previste dalla presente legge è autorizzata per il quadriennio 1975/1976/1977 e 1978 una spesa annua di L. 80.000.000. La Giunta regionale provvede alla ripartizione ed assegnazione di tale somma in favore dei comitati provinciali della caccia, sentita la commissione competente del Consiglio regionale. Tale ripartizione viene effettuata dalla Giunta stessa come segue: a) il 50% in base al numero delle riserve di caccia trasformate in oasi di protezione e rifugio o in zone di ripopolamento e cattura; b) il 30% in base al numero delle concessioni di riserva di caccia revocate in quanto risultate non rispondenti ai fini previsti dalla legge; c) il 20% in base al numero dei sopralluoghi effettuati di cui al 2° comma dell'art. 1. Art. 4
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| Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |