Contributo per l'acquisto della collezione di bambole Salvini e per la realizzazione di un museo delle bambole. [](2)

Numero della legge: 39
Data: 10 novembre 1997
Numero BUR: 32
Data BUR: 20/11/1997

L.R. 10 Novembre 1997, n. 39 (1)
Contributo per l'acquisto della collezione di bambole Salvini e per la realizzazione di un museo delle bambole. (2)

Art. 1 (3)

(Oggetto)

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al comune di Zagarolo un contributo finalizzato all’acquisto di materiali per l’integrazione delle collezioni del museo del giocattolo



Art. 2 (4)
(Procedure)

Omissis


Art. 3
(Modalità di concessione)

1. La Giunta regionale, a seguito di richiesta del comune beneficiario del contributo di cui all'articolo 1 e su proposta del Presidente, con propria deliberazione concede il contributo nei limiti dello stanziamento di bilancio.

2. La Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge definisce le modalità di concessione del contributo di cui al comma 1, e di rendicontazione.

3. Il contributo è revocato se l'iniziativa finanziaria non è realizzata o non è svolta in conformità alle modalità stabilite, nonché in caso di mancata o incompleta rendicontazione.


Art. 4
(Norma finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge viene istituito il capitolo n. 44231 del bilancio 1997 denominato: "Contributo al comune di Zagarolo per l’integrazione delle collezioni del museo del giocattolo" con lo stanziamento di lire 100 milioni. (5)

2. Alla copertura dell'onere finanziario si provvede con riduzione di pari importo del capitolo n. 19001, lettera b), elenco 4, allegato al bilancio di previsione per l'esercizio in corso.



Note:

(1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 20 novembre 1997, n. 32, S.O. n. 2

(2) Titolo sostituito dall'articolo 162, comma 1 della legge regionale 10 maggio 2001, n.10

(3) Articolo sostituito dall'articolo 162, comma 2 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10

(4) Articolo abrogato dall'articolo 162, comma 3 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10

(5) Comma modificato dall'articolo 162, comma 4 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.