L.R. 28 Giugno 1993, n. 30 |
Modifiche alla legge regionale del 26 giugno 1987, n.33, concernente: "Disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica".
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(Pubblicata nel B.U. 10 luglio 1993, n. 19). Art. 1 1. Il primo comma dell'articolo 46 della legge regionale del 26 giugno 1987, n. 33, successivamente modificato con legge regionale 15 marzo 1990, n. 30, e' sostituito dal seguente: " 1. In sede di prima applicazione della presente legge ed in deroga all''articolo 32, nei confronti di coloro che alla data del 27 luglio 1990 occupino, senza titolo, alloggi di edilizia residenziale pubblica il comune dispone l'assegnazione dell'alloggio, fermo restando l'accertamento del possesso dei requisiti soggettivi e delle altre condizioni di cui ai successivi commi". 2. La lettera d) del citato articolo 46 e' sostituita dalla seguente: "d) alla circostanza che l'occupazione non abbia sottratto il godimento dell'alloggio ad un soggetto legittimamente assegnatario gia' individuato o che l'alloggio occupato non sia compreso in un programma costruttivo avente per destinatari specifiche predeterminate categorie di utenti o sia stato gia' assoggetato a riserva ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, o dell'articolo 19 della legge regionale n. 33 del 1987". Art. 2 1. Il termine di cui all'articolo 46, lettera e), della legge regionale n. 33 del 1987 (31 marzo 1988) e' prorogato fino a 60 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |