L.R. 15 Novembre 1994, n. 60 |
Modifiche ed integrazioni di norme in materia di interventi creditizi in agricoltura.
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Art. 1 1. La lettera b) dell'articolo 1 della legge regionale 31 gennaio 1979, n. 10, e' sostituita dalla seguente: "b) al pagamento degli interessi sui prestiti contratti da associazioni di produttori giuridicamente riconosciute, da cooperative e loro consorzi che gestiscono impianti di conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici per l'acquisizione del capitale di esercizio occorrente, nonche' per la corresponsione di acconti ai soci conferenti". Art. 2 1. Il comma 1 e 2 dell'articolo 11 della legge regionale n. 10 del 1979, sono sostituiti dai seguenti: "1. La Regione, al fine di favorire la difesa economica dei prodotti agricoli, concede, altresi', alle associazioni di produttori giuridicamente riconosciute, alle cooperative e loro consorzi contributi sulle spese di gestione specifiche per le operazioni di raccolta, trasformazione, conservazione e vendita collettiva di prodotti agricoli e zootecnici. 2. Il contributo viene concesso, nella misura massima del 25 per cento delle spese complessive di gestione in rapporto alla produzione realmente gestita, in favore delle associazioni dei produttori giuridicamente riconosciute, di cooperative e loro consorzi, interessati a produzioni il cui mercato, nell'annata agraria, ha presentato gravi difficolta' e notevoli squilibri rispetto alla media del triennio precedente". Art. 3 1. Dopo l'articolo 10 della legge regionale 17 settembre 1984, n. 60, e' inserito il seguente: "Art. 10-bis (Estensione delle provvidenze creditizie e fidejiussorie alla associazioni ed alle unioni.) 1. Le provvidenze creditizie e fidejiussorie previste dalla vigente normativa per le cooperative ed i loro consorzi sono estese alle associazioni dei produttori ed alle relative unioni riconosciute per lo svolgimento delle funzioni previste dalle leggi 20 ottobre 1978, n. 674 e 27 luglio 1967, n. 622". |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |