Attribuzioni delle funzioni amministrative di interesse locale nella materia della tutela delle acque dall'inquinamento (1) (2)

Numero della legge: 47
Data: 20 novembre 1996
Numero BUR: 33
Data BUR: 30/11/1996

L.R. 20 Novembre 1996, n. 47
Attribuzioni delle funzioni amministrative di interesse locale nella materia della tutela delle acque dall'inquinamento (1) (2)


[Art. 1


1. La presente legge individua le funzioni amministrative nella materia della tutela delle acque dall'inquinamento di interesse locale da attribuirsi alle province, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 e dell'articolo 14, comma 1 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 2

1. Le province svolgono, nel loro territorio, le funzioni di interesse provinciale relative al rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque ed in particolare:
a) controllo nel rispetto del limite di accettabilità degli scarichi nei corpi idrici superficiali e sotterranei e loro eventuale autorizzazione;
b) programmazione degli interventi di installazione e manutenzione della rete dei dispositivi per il controllo qualitativo dei corpi idrici da realizzarsi dalla struttura tecnica competente;
c) individuazione e proposta di delimitazione alla Regione delle zone di cui è ammesso lo smaltimento dei liquami nel suolo o sottosuolo;
d) controllo nel rispetto del limite di accettabilità delle pubbliche fognature scaricanti sul suolo o nel sottosuolo e loro autorizzazione nei casi previsti dalla legge;
e) controllo degli scarichi sul suolo e nel sottosuolo, compresi gli scarichi nelle unità geologiche profonde, non espressamente riservati dalla presente legge alla competenza comunale, e loro autorizzazione;
f) effettuazione delle ispezioni negli insediamenti necessarie all'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.


Art. 3

1. E' riservato al comune il controllo degli scarichi sul suolo e negli strati superficiali del suolo degli insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani e 5.000 metri cubi che insistono in aree sprovviste di fognature o di impianti di depurazione, ove il rapporto fra cubatura complessiva e superficie è inferiore a 0,4 metri cubi/metri quadri, derivanti esclusivamente da servizi igienici e/o mense e da acque meteoriche.

2. L'autorizzazione allo scarico di cui al comma 1 o all'allaccio e scarico in fognatura, è rilasciato dal comune contestualmente al rilascio della concessione edilizia, o con le modalità indicate da apposito regolamento.


Art. 4


1. Le autorizzazioni allo scarico espresse o tacite in possesso degli insediamenti, rimangono in vigore fino al rilascio delle autorizzazioni rinnovate.]




Note:


(1) Pubblicata sul BUR 30 novembre 1996, n. 33

(2) Legge abrogata dal numero 13) dell'allegato C alla legge regionale 20 giugno 2017, n. 6

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.