| L.R. 4 Dicembre 1992, n. 50 (1) |
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Modificazione della legge regionale 16 marzo 1973, n. 7, concernente: Determinazione delle indennitą rimborsi spese e norme sulla previdenza dei consiglieri della Regione Lazio.
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Art. 1 1. (Omissis) (2). 2. Qualora tale termine venisse superato, l'assegno di reversibilitą decorrerą dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene presentata la domanda. 3. La presente norma opera a far data dal 7 giugno 1990, ovvero dall'inizio della presente legislatura regionale. Note: (1) Pubblicata sul BUR 19 dicembre 1992, n. 35. Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 26 febbraio 1994, n. 8 (S.S. n. 3). (2) Sostituisce il quinto comma dell'art. 20 della legge regionale 16 marzo 1973, n. 7. |
| Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |