L.R. 30 Gennaio 2002, n. 3 |
Modifiche alla legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 e successive modifiche concernente: "Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell’esercizio venatorio" (1) |
Art. 1 (Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 17) 1. Dopo il comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 è aggiunto il seguente: << Omissis>> Art. 2 (Modifiche all’articolo 5 della l.r. 17/1995) 1. Al comma 5 dell’articolo 5 della l.r. 17/1995 la parola "storno", la parola "passero" e le parole "passera mattugia" sono soppresse. Art. 3 (Modifiche all’articolo 35 della l.r. 17/1995) 1.Al comma 2 dell’articolo 35 della l.r. 17/1995 dopo le parole << associazioni venatorie nazionalmente riconosciute.>>, sono aggiunte le seguenti: <<Omissis>>. 2. Al comma 5 dell’articolo 35 della l.r. 17/1995, dopo le parole << forme inselvatichite di specie di fauna domestica.>>, sono aggiunte le seguenti: << Omissis>>. Art. 4 (Inserimento di un articolo dopo l'articolo 35 della l.r.17/1995) 1. Dopo l'articolo 35 della l.r. 17/1995, è inserito il seguente: << Omissis >> Art. 5 (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. Note: (1)Pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Lazio del 20 febbraio 2002, n. 5 |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |