| L.R. 05 Gennaio 1976, n. 1 |
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Modifica dell'art. 2 della legge (regionale) 11 giugno 1975, n. 61 concernente utilizzazione dei fondi regionali per il completamento delle opere di edilizia ospedaliera.(1)
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Articolo unico (Omissis) (2). Note : (1) Pubblicata sul Bur 24 gennaio 1976, n. 2 (S.O.). Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 5 aprile 1976, n. 89. (2) Sostituisce l'art. 2 della legge regionale 11 giugno 1975, n. 61. |
| Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |