| L.R. 17 Settembre 1974, n. 51 |
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Interventi per opere pubbliche di bonifica (1).
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Art. 1 La Regione interviene per il finanziamento di opere pubbliche di bonifica aventi preminentemente lo scopo di: a) estendere l'irrigazione; b) completare e rendere funzionanti opere giā iniziate; c) ripristinare opere preesistenti. Gli interventi sono attuati secondo i principi e le modalitā stabiliti nella legge 27 ottobre 1966, n. 910 e nelle leggi da essa richiamate. Art. 2 I programmi di intervento proposti dai consorzi di bonifica, purchč risultino adeguati ai piani di sviluppo delle comunitā montane dove siano costituite, sono approvati dalla Giunta su proposta dell'Assessore all'agricoltura, sentito un comparto costituito con gli Assessori ai lavori pubblici, programmazione, assetto del territorio. Art. 3 All'onere per l'attuazione della presente legge previsto per l'anno finanziario 1974 in L. 3.500.000.000 si farā fronte mediante prelevamento di pari somma dal cap. 2982 del bilancio 1974. Tale somma verrā iscritta nello stesso bilancio 1974 sul seguente capitolo di nuova istituzione: cap. 2766 con denominazione: "Spese per il finanziamento di opere pubbliche di bonifica" L. 3.500.000.000. Art. 4 Il Presidente della Giunta regionale č autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio con propri decreti, su proposta dell'Assessore al bilancio. Note: (1) Pubblicata sul BUR 30 settembre 1974, n. 27 (S.O.). Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 18 dicembre 1974, n. 330. |
| Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |