L.R. 15 Aprile 1995, n. 14 |
Modificazione alla legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 concernente: Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni. Istituzione delle aziende unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere
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(Pubblicata nel B.U. 29 aprile 1995, n. 12) Art. 1 1. Il comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 e' cosi' sostituito: " 2. Il consiglio dei sanitari dura in carica cinque anni ed e' composto da membri appartenenti al ruolo sanitario dell'azienda unita' sanitaria locale nonché da due membri medici operanti a rapporto di convenzione con l'azienda stessa, cosi' come di seguito specificati: a) il direttore sanitario dell'azienda unita' sanitaria locale con funzioni di presidente; b) cinque medici in servizio presso i presidi territoriali; c) due medici in servizio presso i presidi territoriali; d) due medici a rapporto convenzionale con l'azienda unita' sanitaria locale di cui uno convenzionato per la medicina generale ex decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 314 ed uno convenzionato per la medicina specialistica ambulatoriale ex decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 316; e) un medico veterinario; f) un operatore sanitario laureato non medico per ciascuna delle tabelle B, D, E, F e G del ruolo sanitario di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 e successive modificazioni ed integrazioni; g) un operatore professionale in rappresentanza del personale infermieristico di cui alla tabella "I" dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979; h) un operatore professionale in rappresentanza del personale tecnico sanitario di cui alla tabella "L" dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979." 2. Il comma 3 dell'articolo 17 della legge regionale n. 18 del 1994 e cosi' sostituito: "3. Nel consiglio dei sanitari delle aziende ospedaliere non sono rappresentati i medici in servizio presso i presidi territoriali, i medici a rapporto convenzionale ed i medici veterinari, mentre i rappresentanti dei medici ospedalieri di cui alla lettera b) del comma 2 sono elevati a dieci, di cui tre responsabili di dipartimento. 3. Il comma 4 dell'articolo 17 della legge regionale n. 18 del 1994 e cosi' sostituito: "4. Il personale di cui alle lettere b), c), e) ed f) del comma 2 deve essere in possesso di una anzianita' in ruolo di almeno cinque anni. I medici di cui alla lettera d) del comma 2 debbono essere titolari del rapporto di convenzione da almeno cinque anni. Tutti i componenti di cui al presente comma sono eletti sulla base di liste distinte, formate in ordine alfabetico, per ciascuna delle categorie da nominare, nelle quali possono candidarsi gli operatori della azienda in possesso dei requisiti previsti dal presente articolo ". 4. Il comma 5 dell'articolo 17 della legge regionale n. 18 del 1994 e cosi' sostituito: " 5. Gli operatori di cui al comma 2 lettere b), c), e), f), g) ed h) sono eletti dal personale appartenente alle corrispondenti tabelle. Gli operatori di cui al comma 2 lettera d), sono eletti dai medici di medicina generale e dai medici specialisti ambulatoriali, convenzionati con la azienda unita' sanitaria locale, titolari di incarico a tempo indeterminato. Gli elettori sono riuniti in unico collegio elettorale. Ciascun elettore esprime, per ogni lista, un numero di nominativi pari a quello degli operatori da eleggere nell'ambito della lista stessa. Gli operatori di cui alle lettere d), g) ed h), sono eletti con scheda limitata ad un solo nominativo". Art. 2 1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |