Interventi per il miglioramento dell'ambiente e a tutela della salute delle lavoratrici e dei lavoratori della ceramica (1).

Numero della legge: 43
Data: 10 maggio 1990
Numero BUR: 15
Data BUR: 30/05/1990

L.R. 10 Maggio 1990, n. 43
Interventi per il miglioramento dell'ambiente e a tutela della salute delle lavoratrici e dei lavoratori della ceramica (1).

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione, al fine di favorire il risanamento ambientale nelle zone sedi di attività produttive nel settore della ceramica nonchè per la tutela della salute degli addetti nella medesima attività, concede contributi per interventi legati al contenimento delle attività produttive insalubri, per l'adeguamento degli impianti agli strumenti urbanistici ed ai vincoli ambientali.


Art. 2
(Istituzione del fondo regionale)

1. Per i fini di cui all'art. 1 è istituito il fondo regionale per la tutela della salute delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti nelle fabbriche di ceramica e per la salvaguardia dell'ambiente.

2. Con apposita convenzione da stipularsi con la FI.LA.S. (Finanziaria laziale di sviluppo) S.p.A., entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene disciplinata l'attività istruttoria ai fini della concessione dei contributi nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge.

3. Il fondo non opera a favore delle imprese localizzate nei territori di intervento straordinario per il Mezzogiorno.

3. Requisiti di ammissione ai contributi. 1. Ai contributi sono ammessi:
1) Le imprese operanti nella produzione della ceramica igienico-sanitaria, delle stoviglierie della ceramica artistica e delle piastrelle che attuino processi di risanamento per le finalità di cui all'art. 1 mediante gli interventi previsti al successivo art. 4;
2) i lavoratori e le lavoratrici dipendenti da almeno tre anni da aziende operanti nel settore della ceramica, che abbiano cessato la loro attività o che l'abbiano ridotta a seguito degli interventi di cui al successivo art. 4 e che si costituiscano in cooperative di produzione e lavoro;
3) i lavoratori e le lavoratrici che a causa di malattia silicotica siano costretti a lasciare l'attività ed intraprendere un'attività di lavoro autonomo.


Art. 4
(Contributi a favore delle imprese)


1. I contributi a favore delle imprese sono concessi per i seguenti interventi e secondo le seguenti misure:
a) 50 per cento della spesa sostenuta per la realizzazione di opere relative al miglioramento degli impianti di abbattimento degli inquinanti nelle emissioni;
b) 50 per cento della spesa sostenuta per investimenti per la sostituzione di processi produttivi insalubri o ad alto rischio per la salute e l'incolumità dei lavoratori e dei cittadini, nonchè 80 per cento delle spese di consulenza tecnica relativa all'introduzione dei nuovi materiali non nocivi nei processi produttivi fino ad un massimo di L. 300 milioni per ciascuna impresa;
c) 50 per cento del canone di leasing annuale sostenuto per impianti sostitutivi di quelli incompatibili con gli strumenti urbanistici e i vincoli ambientali.

2. E' consentito il cumulo dei contributi di cui al precedente comma.


Art. 5
(Contributi a favore dei lavoratori dipendenti)

1. Ai lavoratori dipendenti di cui ai precedenti secondo e terzo comma dell'art. 3 è attribuito un contributo di L. 20 milioni pro capite per la costituzione del capitale sociale o per l'esercizio dell'attività autonoma.


Art. 6
(Procedure)

1. Gli interessati, entro il 30 giugno di ogni anno, presentano domanda alla FI.LA.S. (Finanziaria laziale di sviluppo) S.p.A..

2. Copia della domanda, con la relativa documentazione va inviata, per conoscenza, al sindaco del comune sul cui territorio insiste lo stabilimento.

3. La FI.LA.S. riceve le richieste di intervento e, qualora valuti che sussistano le condizioni di cui al precedente art. 3, svolge la relativa istruttoria entro novanta giorni dalla richiesta stessa e la trasmette alla Giunta regionale che adotta i provvedimenti definitivi circa gli interventi da attuare.

4. Il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto eroga il 90 per cento dei contributi al termine dell'istruttoria sopra prevista ed il restante 10 per cento, dopo una relazione scritta da parte del presidio sanitario multizonale dalla quale risulti l'efficacia dell'intervento finanziato e realizzato.

5. I contributi ai lavoratori che si costituiscono in cooperative vengono erogati per il 100 per cento dietro presentazione di una dichiarazione dell'azienda presso la quale prestavano lavoro e successiva presentazione dell'atto costitutivo della società cooperativa.

6. I contributi ai lavoratori che intraprendano un'attività autonoma vengono erogati per il 50 per cento all'inizio dell'attività dietro presentazione del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. (Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura) e per il 50 per cento al termine del secondo anno di attività dietro presentazione di ogni altra documentazione, anche fiscale, atta a dimostrare l'effettivo esercizio dell'attività artigianale intrapresa.


Art. 7
(Programma di ricerche epidemiologiche)

1. L'Osservatorio epidemiologico della Regione Lazio condurrà studi epidemiologici tesi a valutare i possibili effetti nocivi dalla lavorazione nel settore della ceramica. Più in particolare saranno oggetto di verifica epidemiologica:
a) stima della prevalenza ed incidenza della malattia silicotica nella popolazione lavorativa;
b) valutazione comparativa della validità e riproducibilità dell'accertamento clinico e radiologico di silicosi;
c) verifica della possibile associazione tra esposizione a polveri silicogene e/o malattia silicotica e comparsa di tumori del tratto respiratorio;
d) studio dei possibili effetti sulla salute riproduttiva delle lavorazioni in ceramica;
e) monitoraggio delle esposizioni ad agenti nocivi e valutazione della efficacia degli interventi di bonifica ambientale.

2. La prima verifica di fattibilità del piano di ricerche epidemiologiche verrà ultimata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I risultati delle ricerche dell'Osservatorio epidemiologico regionale verranno trasmessi al Consiglio regionale.

4. A copertura degli oneri finanziari per la realizzazione del piano di ricerche si provvede con stanziamento all'Osservatorio epidemiologico regionale di L. 250 milioni finalizzato a borse di studio, rilevazioni, elaborazione e analisi dei dati.


Art. 8
(Norma finanziaria)


1. Per l'attuazione di quanto previsto dalla presente legge è autorizzata la spesa di L. 200 milioni per l'esercizio finanziario 1990.

2. Nel bilancio di previsione 1990 sono istituiti i seguenti capitoli:
a) n. 13867 così denominato: "Spese a seguito della convenzione con la FI.LA.S. S.p.A. per l'istruttoria delle domande" con uno stanziamento di L. 10 milioni;
b) n. 13868 così denominato: "Interventi a tutela della salute dei lavoratori dell'industria della ceramica e dell'ambiente" con uno stanziamento di L. 180 milioni;
c) n. 13868 così denominato: "Finanziamento all'Osservatorio epidemiologico regionale per la realizzazione del piano di ricerche sugli effetti nocivi nel settore della ceramica" con uno stanziamento di L. 10 milioni.

3. Alla copertura della spesa si provvede con riduzione di pari importo del capitolo 29802, lettera d), dell'elenco 4 (fondi globali per il finanziamento di provvedimenti legislativi) del bilancio regionale 1990 che presenta la necessaria disponibilità.

4. Per gli anni 1991 e 1992 lo stanziamento necessario sarà determinato ed assicurato con le relative disposizioni finanziarie per la redazione dei rispettivi bilanci di previsione.




Note:


(1) Pubblicata sul BUR 30 maggio 190, n. 15.
Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 22 dicembre 1990, n. 49 (S.S. n. 3).

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.