| L.R. 2 Luglio 1977, n. 23 |
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Elevazione del contributo previsto dalla legge regionale 5 febbraio 1975, n. 21, al Consorzio autonomo del porto di Civitavecchia.(1)
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Art. 1 Il contributo regionale di L. 60 milioni previsto dalla legge regionale 5 febbraio 1975, n. 21, è elevato a L. 160 milioni per l'anno 1977 e a L. 120 miliono annui per gli esercizi successivi. Conseguentemente gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 11741 del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 1977 sono aumentati di L. 100 milioni. Art. 2 Alla maggiore spesa di L. 100 milioni per l'anno 1977 si fa fronte mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti di competenza e di cassa del cap. 12688 del bilancio di previsione per l'anno stesso. Art. 3 Nel bilancio pluriennale l'iscrizione relativa al progetto "Trasporti e viabilità - porti e navigazione interna" codice 1502 (funzioni normali e ordinarie), contributo al Consorzio autonomo del porto di Civitavecchia, è elevata da L. 60 milioni a L. 160 milioni per l'anno 1977 e da L. 60 milioni a L. 120 milioni per ciascuno degli anni dal 1978 al 1981. Nel contempo viene soppressa per l'anno 1977 l'iscrizione nel progetto stesso di L. 100 milioni (elenco n. 2, partita n. 10) e per ciascuno degli anni dal 1978 al 1981 viene ridotto di L. 60 milioni il progetto codice 2307. Art. 4 La Giunta regionale è facoltizzata, con propria deliberazione, a prestare fidejussioni, a valere e nei limiti del contributo annuo a favore del Consorzio autonomo del porto di Civitavecchia, a garanzia di mutui assunti o da assumere dal Consorzio stesso; nonchè a stabilire, su conforme delibera del Consorzio del porto di Civitavecchia, che il contributo possa essere direttamente erogato a favore del terzo mutuante nei limiti della prestata garanzia. In caso di prestazione fidejussoria e nei limiti di importo della medesima, il contributo regionale può essere erogato al Consorzio solo dopo che questo abbia documentato l'avvenuto adempimento dell'obbligazione per cui è stata prestata la garanzia. Art. 5 La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31, sesto comma, dello Statuto regionale, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Note : (1) Pubblicata sul BUR 9 luglio 1977, n. 19 (S.O.). Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 10 ottobre 1977, n. 276. |
| Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |