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[ Art. 1
L'erogazione del contributo straordinario previsto dal primo comma dell'art. 10 della legge regionale 14 luglio 1976, n. 34, è disposta dalla Giunta regionale mediante proprie deliberazioni. L'onere finanziario derivante dall'applicazione del precedente comma rientra nello stanziamento stabilito dall'art. 11 della legge regionale 14 luglio 1976, n. 34.
Art. 2
La Giunta regionale è autorizzata ad erogare a favore delle province della Lazio, mediante propria deliberazione la somma di L. 399.550.000, quale contributo alle spese della gestione consortile dei pubblici servizi di trasporto di interesse regionale relativo all'anno 1976.
Art. 3
Il contributo della Regione Lazio a favore delle province per far fronte agli oneri finanziari a loro carico, afferenti la gestione consortile dei pubblici servizi di trasporto, relativa all'anno 1977, è determinato per lo stesso anno 1977 in lire 19.006.225.000. Tale contributo è erogato mediante una o più deliberazioni della Giunta regionale che prevedano corresponsioni bimestrali anticipate ciascuna di importo non superiore di un sesto della intera somma di L. 19.0006.225.000 di cui al precedente comma. La Giunta regionale è autorizzata a corrispondere in una unica soluzione le bimestralità già maturate all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.
Art. 4
Per l'erogazione dei contributi di cui alla presente legge, l'Amministrazione regionale potrà emettere mandati di pagamento diretti a favore del Consorzio regionale dei pubblici servizi di trasporto, per conto delle province partecipanti al Consorzio stesso, previo loro assenso.
Art. 5
All'onere derivante dall'applicazione degli artt. 2 e 3 della presente legge si fa fronte con l'apposito stanziamento previsto al cap. 11841 del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 1977. L'onere predetto rientra nel progetto "Trasporti e viabilità trasporti regionali", codice 1503, iscritto nel bilancio pluriennale per l'anno 1977.
Art. 6
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31, sesto comma, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. ] Note : (1) Pubblicata sul BUR 9 luglio 1977, n. 19.
(2) Legge abrogata dal numero 37) dell'allegato E alla legge regionale 20 giugno 2017, n. 6
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