| L.R. 10 Novembre 1988, n. 65 |
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Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 7 gennaio1987, n. 5, concernente: "Norme sulle associazioni intercomunalie sulla organizzazione, gestione e funzionamento delle unita' sanitarie locali"(1)
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Art. 1 1. Il primo e secondo comma dell' articolo 27 della legge regionale 7 gennaio 1987, n. 5, sono sostituiti dai commi seguenti: "Omissis" Art. 2 1. Al primo comma dell' articolo 32 della legge regionale 7 gennaio 1987, n. 5, le parole: << Fermo restando l' inserimento delle attivita' ospedaliere nel settore di cui al precedente articolo 27, lettera d) >> sono sostituite seguenti parole: "omissis" 2. Al secondo comma dell' articolo 32 della legge regionale 7 gennaio 1987, n. 5, le parole << nell' ambito del settore >> sono sostituite dalle parole "omissis" Art. 3 1. Dopo l' articolo 32 della legge regionale 7 gennaio 1987, n. 5, e' aggiunto il seguente articolo: "Omissis" Art. 4 1. Sono abrogate le norme anche parzialmente in contrasto con le presenti disposizioni di legge. Note: (1) Legge pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 19 novembre 1988, n. 32, S.O. n. 1 |
| Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |